Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di uno Stato terzo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria

In data 24 febbraio 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑451/20, Airhelp Ltd contro Austrian Airlines AG, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Airhelp Ltd (“Airhelp”) e l’Austrian Airlines AG (“Austrian Airlines”) in merito al rifiuto di quest’ultima di offrire una compensazione pecuniaria a NT, un passeggero aereo nei cui diritti è subentrata l’Airhelp, a causa della cancellazione del suo volo.

NT aveva una prenotazione per un volo in coincidenza da Chişinău a Bangkok via Vienna che avrebbe dovuto essere operato dalla Austrian Airlines. Dopo che il volo da Chișinău a Vienna era stato cancellato meno di sette giorni prima della partenza prevista, l’Austrian Airlines aveva modificato la prenotazione di NT trasferendolo su un altro volo da Istanbul a Bangkok, che era arrivato a destinazione con un ritardo di 1 ora e 47 minuti rispetto all’orario previsto. Poiché, se il volo da Istanbul a Bangkok non fosse stato ritardato, egli sarebbe arrivato a destinazione 40 minuti più tardi che se avesse potuto viaggiare conformemente alla sua pianificazione iniziale via Vienna, in realtà NT era giunto a Bangkok con un ritardo complessivo di 2 ore e 27 minuti.

Di conseguenza l’Airhelp, cui NT aveva assegnato il diritto di cui disponeva nei confronti dell’Austrian Airlines, aveva adito il Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat) al fine di ottenere una compensazione pecuniaria di importo pari a 300 euro in quanto il vettore aereo non aveva proposto a NT un volo alternativo che gli consentisse di raggiungere la sua destinazione finale entro le due ore successive all’arrivo previsto del volo in coincidenza inizialmente prenotato. Poiché la domanda dell’Airhelp era stata accolta in primo grado, l’Austrian Airlines aveva interposto appello dinanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione nel caso di un volo in coincidenza, oggetto di un’unica prenotazione, composto da due segmenti di volo che devono essere operati da un vettore aereo comunitario, qualora sia l’aeroporto di partenza del primo segmento di volo sia l’aeroporto di arrivo del secondo segmento di volo siano situati in un paese terzo e solo l’aeroporto in cui avviene lo scalo sia situato nel territorio di uno Stato membro.

Secondo la Corte, un volo con una o più coincidenze oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto dal Regolamento n. 261/2004, e pertanto l’applicabilità di quest’ultimo va valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale di tale volo. Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 non può essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo in coincidenza, il cui luogo di partenza iniziale e la cui destinazione finale sono situati in Stati terzi, può avvalersi delle disposizioni di tale regolamento per il solo motivo che uno o più scali dei segmenti di tale volo sono situati nel territorio dell’Unione.

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che al passeggero spetti la compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento anche nel caso in cui il volo offertogli in alternativa, pur dovendo raggiungere, secondo il relativo piano di volo, la propria destinazione finale entro le due ore successive all’orario di arrivo previsto per il volo cancellato, non abbia poi, in realtà, raggiunto la propria destinazione entro tale orario.

Marco Stillo

Share: