Trasporti ferroviari. La Corte di giustizia si pronuncia sulla determinazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura tramite decisione del gestore

In data 24 febbraio 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑563/20, ORLEN KolTrans sp. z o.o.contro Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, sull’interpretazione dell’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, della Direttiva 2001/14/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ORLEN KolTrans sp. z o.o.(“ORLEN”), un’impresa ferroviaria con sede a Płock (Polonia), e il Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (presidente dell’Ente del trasporto ferroviario; il “presidente dell’ETF”) in merito alla determinazione del livello dei diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà della PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (“PKP”) in Polonia.

In data 29 settembre 2010, il presidente dell’ETF aveva approvato il progetto della PKP relativo alla modifica dei tassi unitari del diritto di base per l’accesso minimo alla sua infrastruttura, che costituiscono una delle variabili che consentono al gestore della stessa di determinare l’importo dei diritti dovuti da un’impresa ferroviaria per il suo utilizzo. Di conseguenza, la PKP aveva applicato i nuovi tassi unitari per determinare l’importo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura dovuti dalla ORLEN, in conformità al contratto concluso tra le due imprese. Dopo aver riesaminato i diritti versati alla PKP, e ritenendo che il loro sistema di calcolo fosse contrario alla Direttiva 2001/14, la ORLEN aveva chiesto al presidente dell’ETF di avviare un procedimento amministrativo diretto all’annullamento della decisione del 2010. Poiché, tuttavia, tale domanda era stata respinta, la ORLEN aveva proposto ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 30, paragrafo 2, lettera e), della Direttiva 2001/14 debba essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria, la quale utilizza o intende utilizzare l’infrastruttura ferroviaria, deve poter partecipare a un procedimento condotto dall’organismo di regolamentazione ai fini dell’adozione di una decisione, che approva o respinge un progetto di tassi unitari del diritto di base per l’accesso minimo all’infrastruttura presentato da un gestore dell’infrastruttura, il che le conferirebbe la qualità di parte di un siffatto procedimento.

Secondo la Corte, l’articolo 30 della Direttiva 2001/14 non prevede alcun procedimento di approvazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, non imponendo ai relativi gestori  di sottoporre i diritti per l’utilizzo della medesima che essi prevedono di percepire, o le variabili che consentono di calcolarli, all’approvazione dell’organismo di regolamentazione, e bensì limitandosi a prevedere che il controllo dei diritti già fissati spetta a quest’ultimo, che si pronuncia nell’ambito di un ricorso oppure d’ufficio.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 30, paragrafi 5 e 6, della Direttiva 2001/14 debba essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria, la quale utilizza o intende utilizzare l’infrastruttura ferroviaria, deve poter impugnare, dinanzi al giudice competente, la decisione dell’organismo di regolamentazione che approva i tassi unitari del diritto di base per l’accesso minimo all’infrastruttura, stabiliti dal gestore di tale infrastruttura.

Secondo la Corte, la Direttiva 2001/14 conferisce alle imprese ferroviarie che utilizzano o intendono utilizzare l’infrastruttura ferroviaria determinati diritti che devono poter essere oggetto di tutela giurisdizionale, di talché una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta alle imprese in questione di impugnare una decisione dell’organismo di regolamentazione idonea a ledere i diritti che sono loro conferiti dal diritto dell’Unione, è tale da rendere impossibile l’esercizio di questi ultimi.

Marco Stillo

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