Trasporti via mare. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla responsabilità dell’organizzatore di viaggi riguardante la buona esecuzione del servizio “tutto compreso”
In data 4 giugno 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C 629/24, MH contro Costa Crociere SpA, sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 7, primo comma, del Regolamento (CE) n. 392/2009 quando un vettore marittimo opera una crociera che costituisce un viaggio “tutto compreso” ai sensi della Direttiva 90/314/CEE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di due controversie i) tra, da un lato, MH e, dall’altro, la Costa Crociere SpA (“Costa Crociere”), la Axyme SELARL, in qualità di liquidatore giudiziario della società Blue Passion, la Generali IARD SA, in qualità di assicuratore della società Blue Passion, la Hiscox Insurance Company Ltd nonché la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, e ii) tra, da un lato, la Costa Crociere e, dall’altro, DI, DM, a titolo sia personale sia di erede di DI, la Croisière Club SAS, la Hiscox Insurance Company Ltd, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-De-Dôme, la Hiscox SA, in qualità di assicuratore della responsabilità civile professionale della Croisière Club SAS, e WT a seguito di danni alla persona causati a MH e DI nel corso di crociere effettuate su una nave operata dalla Costa Crociere e che sono state loro vendute come viaggi “tutto compreso” dalle agenzie di viaggi Blue Passion e Croisière Club.
MH aveva prenotato presso l’agenzia di viaggi Blue Passion una crociera che doveva collegare Valparaiso a Melbourne ed essere effettuata su una nave appartenente alla Costa Crociere per il periodo compreso tra il 15 febbraio e il 17 marzo 2017. Essendosi fratturata la testa dell’omero nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2017, tuttavia, MH era stata rimpatriata in Francia metropolitana per essere curata e, successivamente, aveva proposto un ricorso per risarcimento danni contro la Blue Passion e la Costa Crociere dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi), che le aveva condannate in solido con la Hiscox Insurance a risarcire i danni subiti da MH. La Costa Crociere, pertanto, aveva interposto appello dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), la quale aveva dichiarato che MH era l’unica responsabile del suo incidente per non aver acceso la luce della sua stanza prima della caduta, di talché la Blue Passion non poteva essere considerata responsabile per una cattiva esecuzione del contratto. Di conseguenza, MH si era rivolta alla Cour de Cassation (Corte di cassazione; il “giudice del rinvio”).
Similmente, DM aveva acquistato, per sé stesso e per sua moglie, un viaggio tutto compreso presso l’agenzia di viaggi Croisière Club per una crociera nelle isole greche con partenza da Marsiglia e comprendente cinque scali, effettuata su una nave appartenente alla Costa Crociere per il periodo compreso tra il 30 marzo e l’11 aprile 2016. Il 30 marzo 2016, tuttavia, DI era caduta e si era fratturata la testa omerale sinistra dopo essere stata urtata da una persona non identificata mentre cercava di servirsi al buffet allestito sulla nave da crociera ancora all’ormeggio nel porto di Marsiglia. Non avendo potuto partecipare alla crociera, pertanto, DM e DI avevano proposto un ricorso per risarcimento danni contro la Costa Crociere e la Croisière Club dinanzi al tribunal judiciaire de Nanterre (Tribunale ordinario di Nanterre), che le aveva condannate in solido con la Hiscox Insurance. Poiché la sentenza era stata confermata anche in appello, la Costa Crociere si era rivolta al giudice del rinvio che, riuniti i due procedimenti, e alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospenderli e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, primo comma, e l’Allegato I del Regolamento n. 392/2009 nonché l’articolo 5 della Direttiva 90/314 debbano essere interpretati nel senso che, quando una crociera presenta le caratteristiche di un servizio turistico “tutto compreso”, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, le azioni risarcitorie relative ad un danno alla persona subito nel corso del trasporto via mare, ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, da un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo che effettua la crociera con tale nave, previsto dal regolamento.
Secondo la Corte, qualora un consumatore, che abbia acquistato un servizio tutto compreso per effettuare una crociera rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 90/314, subisca lesioni personali durante il periodo nel corso del quale si trova a bordo della nave da crociera, e ritenga che le stesse siano dovute ad un inadempimento o ad una cattiva esecuzione del contratto “tutto compreso”, egli ha la scelta di promuovere due tipi di azioni risarcitorie. In primo luogo, conformemente alla Direttiva 90/314, un’azione risarcitoria contro l’organizzatore di tale crociera al fine di ottenere un indennizzo. In secondo luogo, un’azione risarcitoria sul fondamento del Regolamento n. 392/2009 e della Convenzione di Atene direttamente contro il vettore che ha effettivamente eseguito il suo trasporto via mare, anche qualora quest’ultimo non sia l’organizzatore della crociera. Nella misura in cui un passeggero che partecipa ad una crociera promuova ciascuna di tali azioni risarcitorie, l’indennizzo ottenuto a seguito di una di esse dovrà essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’indennizzo richiesto nell’ambito dell’altra azione al fine di evitare che il passeggero ottenga un indennizzo superiore a quello corrispondente al danno subito.
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