Trasporto aereo internazionale. La Corte di Giustizia si pronuncia sul reclamo anteriore alla data in cui i bagagli sono stati messi a disposizione della persona avente diritto alla consegna

In data 5 giugno 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑292/24, AD contro Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal (qui la sentenza), sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra AD, un passeggero aereo, e l’Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal (“Iberia”) in merito alla responsabilità di quest’ultima per il danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo di bagagli di AD e delle persone che viaggiavano con lui.

In data 15 dicembre 2021, AD e altre due persone avevano effettuato un volo, prenotato con Iberia, da Francoforte sul Meno a Panama City con scalo a Madrid. Poiché i loro bagagli non erano arrivati a Panama City in tempo utile, AD, lo stesso giorno, aveva telefonato al servizio di ricerca dei bagagli dell’Iberia informandola che, in caso di mancato contatto entro il 18 dicembre 2021, lui e le altre due persone avrebbero acquistato attrezzature sostitutive e proseguito il loro viaggio. In assenza di risposta da parte dell’Iberia, essi avevano proceduto con l’acquisto, e solamente dopo quest’ultimo i bagagli in questione erano stati consegnati a Panama City il 20 dicembre 2021.

Di conseguenza, AD aveva proposto un ricorso dinanzi all’Amtsgericht Frankfurt am Main (tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno) chiedendo all’Iberia, in forza dei propri diritti nonché di quelli cedutigli dalle persone che viaggiavano con lui, il rimborso del costo delle attrezzature sostitutive, delle spese di viaggio e del prezzo dei biglietti per un volo sostitutivo. Poiché tale ricorso era stato respinto, AD aveva proposto appello dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (tribunale del Land Francoforte sul Meno; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che un reclamo dovuto ad un ritardo nel trasporto di bagagli deve assolutamente essere presentato entro un termine di 21 giorni a decorrere dalla data in cui gli stessi sono stati messi a disposizione della persona avente diritto alla consegna o nel senso che tale reclamo può essere effettuato prima della data in questione.

Secondo la Corte, sebbene preveda un termine di decadenza di 21 giorni a decorrere dalla data della messa a disposizione dei bagagli per presentare il proprio reclamo al vettore, l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal stabilisce soltanto l’ultimo giorno del termine dopo il quale non è più possibile effettuare validamente tale reclamo. Quest’ultimo, pertanto, può essere effettuato in qualsiasi momento tra la constatazione di un ritardo nella consegna di bagagli o di merci e la scadenza di tale termine, e quindi anche prima di tale data.

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