Uber France. Il servizio Uber rientra nella categoria di servizio nel settore dei trasporti

In data 10 aprile 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza relativa alla Causa C‑320/16, Uber France SAS,dichiarando che gli Stati membri possono vietare e reprimere l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella esercitata tramite UberPopsenza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio.

L’impresa francese Uber Francefornisce, mediante un’applicazione per smartphone, un servizio denominato Uber Pop, con il quale essa mette in contatto conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana. Nell’ambito del servizio fornito mediante tale applicazione, l’impresa fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo di ciascuna corsa per poi rimetterne una parte al conducente non professionista, ed emette le fatture.

Per aver organizzato tale servizio di intermediazione, Uber Franceè stata sottoposta a procedimento penale di fronte al Tribunal de grande instance de Lille(Tribunale di primo grado di Lille). Secondo l’impresa, la normativa francese sulla cui base essa viene perseguita costituisce una regola tecnica riguardante un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. In base a tale direttiva, gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi della società dell’informazione, a pena di successiva inopponibilità di tale legge o di tale regolamentazione ai singoli. Poiché le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa in questione prima della sua promulgazione, Uber Franceriteneva di non poter essere sottoposta a procedimento penale per le accuse rivoltele.

Il Tribunale francese, tuttavia, nutriva dubbi sulla questione se la disposizione controversa rientrasse nella definizione di regola relativa ai servizi della società dell’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, oppure dovesse essere considerata una regola relativa ai servizi nel settore dei trasporti, ai sensi della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se la normativa controversa debba essere qualificata come regola relativa ai servizi della società dell’informazione, assoggettata all’obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dalla direttiva 98/34/CE, oppure se, al contrario, una tale normativa riguardi un servizio nel settore dei trasporti.

Richiamandosi alla propria sentenza di dicembre 2017 relativa alla causa Asociación Profesional Elite Taxi, la Corte ha osservato che il servizio di intermediazione offerto da Uber Franceera indissolubilmente legato all’offerta di servizio di trasporto urbano creata dalla stessa, in quanto in mancanza dell’applicazione fornita i conducenti non avrebbero avuto la possibilità di fornire servizi di trasporto e le persone intenzionate ad effettuare uno spostamento in area urbana non avrebbero avuto accesso ai servizi di questi conducenti. Inoltre, l’impresa esercitava un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione fornita dai conducenti. Secondo la Corte, quindi, il servizio in esame ha come elemento principale un servizio di trasporto e rientra pertanto nella categoria di “servizio nel settore dei trasporti”, ai sensi della direttiva 2006/123/CE, e non in quella di “servizio della società dell’informazione”, ai sensi della direttiva 98/34/CE. Di conseguenza, l’obbligo di previa notifica alla Commissione, previsto dalla direttiva 98/34/CE, non trova applicazione.

 

Sara Capruzzi

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