Le ripercussioni della Brexit nel settore della sicurezza aerea

Il Regno Unito, in seguito alla decisione di recedere dall’Unione Europea nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, non sarà più soggetto alla normativa europea a partire dal 30 marzo 2019. Per quanto riguarda il settore dell’aviazione, la Commissione ricorda che cesserà di applicarsi la normativa dettata dal regolamento (UE) n. 216/2008 del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Di conseguenza:

  1. sulla base dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 216/2008, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) rilascia, a nome degli Stati membri, le certificazioni per i prodotti, parti e pertinenze, oltre che le certificazioni per le imprese di progettazione. A partire dalla data di recesso, i certificati rilasciati dall’AESA a persone o enti stabiliti nel Regno Unito non saranno più considerati validi nell’Unione Europea sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 216/2008;
  2. i certificati rilasciati dalle competenti autorità del Regno Unito sulla base di quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 216/2008 prima del recesso non saranno più validi nell’Unione Europea a partire dalla data della Brexit. Questi certificati includono, tra l’altro, i certificati di aeronavigabilità, i permessi di volo, le licenze per piloti, i certificati aeroportuali;
  3. i certificati attestanti la conformità alle norme del regolamento (UE) n. 216/2008 rilasciati da persone fisiche o giuridiche riconosciute dalle competenti autorità del Regno Unito prima della data di recesso non saranno più validi;
  4. gli operatori aerei provenienti dal Regno Unito saranno considerati come operatori di un “paese terzo” ex articolo 4, comma 1, lettera d, del regolamento (UE) n. 216/2008 e della restante normativa europea. Da ciò consegue la necessità di conseguire una certificazione di sicurezza rilasciata dall’AESA ai sensi degli articoli 9 e 23 di detto regolamento;
  5. gli aeromobili registrati nel Regno Unito saranno considerati come registrati in un “paese terzo” ex articolo 4, comma 1, lettera b),c) e d), del regolamento (UE) n. 216/2008 e della restante normativa europea. Ciò implica che gli operatori aerei che usano tali aeromobili dovranno adeguarsi a tale regolamento, nonché al regolamento (CE) n. 1008/2008 sui servizi aerei concernete l’uso di aeromobili registrati in “paesi terzi”.

Tutte le persone e le organizzazioni con sede nel Regno Unito e aventi certificati che non saranno più validi a partire dalla data di recesso, dovranno assicurare il rispetto dei requisiti richiesti sulla base della legislazione sulla sicurezza aerea per continuare ad operare nell’Unione europea. Con riguardo ai prodotti, parti e pertinenze certificati prima della data di recesso, così come per persone o organizzazioni che necessitano un certificato, la Commissione sta considerando le eventuali azioni opportune a facilitare il continuo rispetto della legislazione europea.

 

Davide Scavuzzo

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