Diritto alla compensazione per ritardi prolungati e cancellazioni dei voli: la Corte di giustizia chiarisce la nozione di “circostanze eccezionali”

In data 17 aprile 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza relativa alla causa Krüsemann e a., affermando che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo dovuta all’annuncio a sorpresa, da parte di una compagnia aerea, della volontà di procedere ad una ristrutturazione aziendale non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali”.

Nel settembre 2016 la compagnia aerea tedesca TUIflyha annunciato a sorpresa al suo personale un piano di ristrutturazione aziendale a seguito del quale, per circa una settimana, il personale di volo ha usufruito del congedo di malattia. Tale “sciopero selvaggio” ha causato la cancellazione o il ritardo di più di tre ore di numerosi voli della TUIfly. La compagnia aerea, ritenendo che lo sciopero costituisse una “circostanza eccezionale” ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ha rifiutato di corrispondere ai passeggeri interessati le compensazioni pecuniarie previste dal regolamento. L’Amtsgericht Hannovere l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunali circoscrizionali di Hannover e di Düsseldorf), entrambi chiamati a pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere il pagamento di tali compensazioni, hanno chiesto alla Corte di giustizia se l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo sotto forma di “sciopero selvaggio” rientri nella nozione di “circostanze eccezionali”, cosicché la compagnia aerea potrebbe essere esonerata dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

La Corte di giustizia ha osservato che il regolamento prevede due condizioni cumulative affinché un evento possa essere qualificato come “circostanza eccezionale”:

  • l’evento non deve essere, per sua natura o per sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea;
  • l’evento deve sfuggire all’effettivo controllo della compagnia aerea.

Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese e, pertanto, le compagnie aeree possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale. La Corte ha inoltre affermato che lo “sciopero selvaggio” non può essere considerato come una circostanza che sfugge all’effettivo controllo della TUIflyin quanto ha avuto origine da una decisione della compagnia aerea ed è cessato a seguito dell’accordo concluso nell’ottobre 2016 con i rappresentanti del personale.

Di conseguenza, per la Corte lo “sciopero selvaggio” non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” che avrebbero esonerato la compagnia aerea dal pagamento delle compensazioni pecuniarie ai passeggeri interessati.

 

Davide Scavuzzo

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