La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare la carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli come “circostanza eccezionale”

In data 16 maggio 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑405/23, Touristic Aviation Services Ltdcontro Flightright GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Touristic Aviation Services Ltd (“TAS”) e la Flightright GmbH (“Flightright”) in merito alla compensazione pecuniaria richiesta da quest’ultima a seguito del ritardo prolungato di un volo.

In data 4 luglio 2021, un volo in partenza dall’aeroporto di Colonia-Bonn a destinazione dell’aeroporto di Kos, operato dalla TAS, aveva subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti all’arrivo dovuto al fatto che i) il volo precedente aveva già subito un ritardo a causa di una carenza del personale addetto alla registrazione dei passeggeri, ii) il carico dei bagagli nell’aereo era stato rallentato in quanto anche il personale del gestore di tale aeroporto, responsabile del servizio, era in numero insufficiente, e iii) le condizioni meteorologiche sopravvenute dopo la chiusura delle porte avevano ulteriormente ritardato il decollo. In tale contesto, la Flightright, alla quale un certo numero di passeggeri del volo in questione avevano ceduto i loro diritti alla compensazione pecuniaria, aveva proposto un ricorso dinanzi all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) diretto ad ottenere la condanna della TAS a versarle un importo di 800 euro per passeggero.

Poiché tale giudice aveva accolto il ricorso della Flightright, la TAS aveva interposto appello dinanzi al Landgericht Köln(Tribunale del Land Colonia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il fatto che il personale del gestore aeroportuale responsabile delle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente possa configurare una “circostanza eccezionale” ai sensi di tale disposizione.

Secondo la Corte, la nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo. Più particolarmente, gli eventi la cui origine è interna devono essere distinti da quelli la cui origine è esterna al vettore aereo, nozione in cui rientrano gli eventi che derivano dall’attività di quest’ultimo e da circostanze esterne, più o meno frequenti nella pratica, ma che un vettore aereo non controlla in quanto trovano origine in un fatto naturale o in quello di un terzo. Tutto ciò premesso, spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce delle circostanze del caso concreto, se le carenze riscontrate nelle operazioni di carico dei bagagli all’aeroporto di Colonia-Bonn siano sfuggite al controllo della TAS e, in caso affermativo, se quest’ultima abbia dimostrato che le circostanze eccezionali in questione non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e se abbia adottato le misure adeguate per ovviare alle conseguenze di tale situazione.

Marco Stillo

Share: