L’impatto della Brexit sul riciclaggio delle navi

Dopo il 29 Marzo 2019, giorno in cui il Regno Unito abbandonerà l’Unione, la normativa europea primaria e secondaria non sarà più applicabile allo Stato uscente, tra cui il Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi.

In particolare, non sarà più applicabile la norma enunciata exarticolo 6, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1257/2013 in base alla quale gli armatori di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri, devono assicurare che la propria imbarcazione venga riciclata presso impianti di riciclaggio delle navi autorizzati da uno Stato membro o dalla Commissione e inclusi nell’elenco europeo (“la Lista europea”). A partire dalla data di recesso, tutti gli impianti di riciclaggio presenti nel Regno Unito non saranno più considerati parte della “Lista europea”, quindi gli armatori di navi con bandiera di uno degli Stati membri non potranno più usufruire dei servizi forniti da tali impianti.

Quanto affermato fin qui non pregiudica la possibilità per la Commissione di inserire impianti locati in Stati terzi nella Lista europea sulla base dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1257/2013.

 

Davide Scavuzzo

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