Autorità preposta alla sicurezza delle ferrovie. La Corte di giustizia sanziona l’Austria per inadempimento dei propri obblighi

In data 12 novembre 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-796/19, Commissione europea contro Repubblica d’Austria, sul ricorso con cui la Commissione chiedeva di dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo designato come “autorità competente” ai fini della Direttiva 2007/59/CE un’autorità diversa da quella preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della Direttiva 2004/49/CE, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, lettera a), della Direttiva 2007/59.

In data 20 novembre 2015, la Commissione aveva inviato una lettera di diffida alla Repubblica d’Austria comunicandole di nutrire dubbi in merito alla compatibilità con l’articolo 3, lettera a), della Direttiva 2007/59 della designazione, come autorità competente, di un ente diverso da quello di cui all’articolo 16 della Direttiva 2004/49. Per contro, la Repubblica d’Austria aveva sostenuto che la normativa in questione era conforme al diritto europeo, sottolineando che, in base al principio di autonomia istituzionale degli Stati Membri, la Direttiva 2007/59 non ostava a che tale Stato Membro incaricasse un organismo federale quale la Schieneninfrastruktur‑Dienstleistungsgesellschaft mbH dell’esecuzione, sotto la vigilanza del Ministro, di taluni compiti incombenti all’autorità competente ai sensi della stessa direttiva.

Ritenendo insoddisfacenti le risposte fornite dalla Repubblica d’Austria, in data 28 aprile 2017 la Commissione le aveva inviato un parere motivato mantenendo l’addebito formulato nella sua lettera di diffida. Tuttavia, poiché anche la Repubblica d’Austria aveva ribadito la propria posizione, la Commissione aveva adito la Corte di Giustizia chiedendole di dichiarare violato l’articolo 3, lettera a), della Direttiva 2007/59.

Secondo la Corte, la Direttiva 2004/49 prevede la designazione, in ciascuno Stato Membro, di un solo organismo nazionale cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria, sebbene due Stati Membri possano, eventualmente, assegnare la realizzazione di tali compiti ad un organismo binazionale. Tale interpretazione è avvalorata non solo dall’impianto sistematico della Direttiva 2004/49, da cui risulta che le informazioni sulla sicurezza ferroviaria nell’Unione devono, in ciascuno Stato Membro, essere comunicate in modo centralizzato ad un’unica autorità preposta alla sicurezza, e bensì anche dall’obiettivo perseguito dalla direttiva stessa, che mira ad accentrare in un unico organismo le principali funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza ferroviaria. Di talché, secondo la Corte, è irrilevante che la Schieneninfrastruktur‑Dienstleistungsgesellschaft mbH sia subordinata al Ministro, in quanto un rapporto del genere tra due enti dotati di personalità giuridica distinta non può garantire una corretta trasposizione dell’obbligo di cui sopra.

Marco Stillo

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