Contratto di trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sull’opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte di una compagnia aerea

In data 18 novembre 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-519/19, Ryanair DAC contro DelayFix,sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 nonché della Direttiva 93/13/CEE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Passenger Rights sp. z o.o (“Passenger Rights”), divenuta DelayFix, società specializzata nel recupero crediti, e la compagnia aerea Ryanair DAC (“Ryanair”) in merito al versamento di una somma di EUR 250 a titolo di risarcimento per la cancellazione di un volo sulla base del Regolamento (CE) n. 261/2004.

La Passenger Rights aveva chiesto al Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia) la condanna della compagnia aerea Ryanair al versamento della somma di EUR 250 a titolo di risarcimento per la cancellazione di un volo da Milano (Italia) a Varsavia (Polonia), credito nei confronti di tale compagnia aerea che un passeggero le aveva ceduto. Per contro, la Ryanair sosteneva che le condizioni generali di trasporto accettate dal passeggero all’atto dell’acquisto del suo biglietto online prevedevano una competenza a favore delle giurisdizioni irlandesi, vincolando così anche la Passenger Rights. Il Tribunale circondariale di Varsavia, tuttavia, aveva respinto l’eccezione d’incompetenza della Ryanair ritenendo che la clausola contenuta nel contratto di trasporto tra il passeggero e la compagnia aerea fosse abusiva, e che la Passenger Rights, in quanto cessionaria del credito in seguito alla cancellazione del volo, non potesse esserne vincolata.

Di conseguenza, la Ryanair aveva proposto appello dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale d’appello; “giudice del rinvio” Polonia) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 25 del Regolamento n. 1215/2012 nonché l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea, possa essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito, per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del Regolamento n. 261/2004.

Posto che la circostanza che un contratto sia stato stipulato online non può, di per sé, rendere nulla una clausola attributiva di competenza, secondo la Corte tale clausola inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea non può essere opposta da quest’ultima ad una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata sulla base del Regolamento n. 261/2004 nei confronti di tale compagnia, a meno che, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti ed obblighi. In ogni caso, una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale, e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore.

Marco Stillo

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