Volo in coincidenza composto da due segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del passeggero ad una compensazione da parte del vettore aereo di uno Stato terzo

In data 7 aprile 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑561/20, Q e altri contro United Airlines Inc., sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, del Regolamento (CE) n. 261/2004 nonché sulla validità del regolamento stesso sotto il profilo del diritto internazionale e, in particolare, del principio di sovranità piena ed esclusiva di uno Stato sul proprio territorio e sul proprio spazio aereo. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Q, R ed S e, dall’altro, la United Airlines Inc. (“United Airlines”) in ordine al pagamento di una compensazione pecuniaria per il ritardo di un volo in coincidenza.

Q, R e S avevano effettuato una prenotazione unica presso la Deutsche Lufthansa AG (“Lufthansa”) per un volo in coincidenza con partenza da Bruxelles e destinazione San José, con uno scalo a Newark, che era effettuato dalla United Airlines, vettore aereo con sede in uno Stato terzo. Essendo giunti alla loro destinazione finale con un ritardo di 223 minuti, i tre passeggeri avevano citato la United Airlines a comparire dinanzi al Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua neerlandese; il “giudice del rinvio”) al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una compensazione pecuniaria pari a 600 euro a persona. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, del Regolamento n. 261/2004, debba essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo, qualora tale passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto volo.

Secondo la Corte, nei limiti in cui i voli in coincidenza che sono stati oggetto di un’unica prenotazione devono essere considerati come un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto dal Regolamento n. 261/2004, e l’applicabilità di quest’ultimo deve essere valutata alla luce del loro luogo di partenza iniziale e di destinazione finale, il luogo in cui si verifica un ritardo non ha alcuna incidenza su tale applicabilità. Inoltre, dev’essere considerato quale vettore aereo operativo ai sensi del Regolamento 261/2004 quello che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, di talché l’assenza di un vincolo contrattuale tra questi ultimi e il vettore aereo operativo è irrilevante a condizione che esso abbia dimostrato il proprio rapporto contrattuale con quello che ha stipulato un contratto con tali passeggeri.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se il Regolamento n. 261/2004 sia valido alla luce del principio del diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo, in quanto tale regolamento si applica a passeggeri di un volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di un paese terzo, il cui ritardo prolungato è riconducibile a un segmento di detto volo effettuato nel territorio di tale paese terzo.

Secondo la Corte, non si può ritenere che, adottando il Regolamento n. 261/2004, le istituzioni europee siano incorse in un errore manifesto di valutazione quanto ai presupposti di applicazione del principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo, di talché non risultano elementi idonei ad inficiarne la validità.

Marco Stillo

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