Trasporto pubblico: la Commissione definisce illegali gli aiuti di Stato concessi ad Arfea

Il 29 Novembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione del 10 giugno in merito all’aiuto di Stato sulla compensazione integrativa concessa alla società Aziende Riunite Filovie ed Autolinee (“Arfea”).

La società Arfea opera come vettore di trasporto privato e pubblico nella Regione Piemonte e in questa capacità fornisce servizi di trasporto pubblico locale. Tra il 1997 ed il 1998, Arfea ha ottenuto 28 concessioni annuali su tratte locali in Piemonte, concessioni rinnovabili a richiesta della società di trasporti. A seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (la 5043/2006) che assegnava ad un’impresa fornitrice di servizio di trasporto una compensazione di servizio pubblico retroattiva, Arfea ha fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (“TAR Piemonte”) chiedendo anch’essa la compensazione integrativa per i servizi di trasporto pubblico offerti tra il 1997 e 1998. Il TAR Piemonte, con le sentenze 976 e 977/2010 accordava ad Arfea detta compensazione relativa, e con successive ordinanze nominava un esperto per verificare che le somme richieste da Arfea fossero calcolate in base al regolamento CE 1191/69 sui trasporti pubblici, in quanto i fatti erano avvenuti sotto il suo regime. Quello che doveva essere calcolato era quanto l’obbligo di servizio pubblico (“OSP”) avesse inciso nei costi della società, e l’esperto determinava che tramite le regole del “modello di base” fornito dalla Regione fosse possibile effettuare tale calcolo. L’esperto, quindi determinava le somme da corrispondere. Pertanto, il 9 gennaio 2014 il governo italiano comunicava alla Commissione la concessione del compenso integrativo e, il 7 febbraio 2014, le somme erano erogate dalla Regione. Considerando che l’erogazione è avvenuta dopo la notifica della misura, essa è, quindi, non notificata.

Nella sua valutazione della compensazione integrativa, la Commissione determinava, in primo luogo, che per aversi un OSP le condizioni imposte ad un operatore devono essere chiaramente definite e devono essere di carattere obbligatorio. Nel caso di specie, né le condizioni erano così disposte né vi era un vero obbligo, tant’è vero che Arfea poteva volontariamente rinnovare il contratto di concessione. Per quanto riguarda i costi di Arfea, la Commissione determinava che non era possibile separare i costi relativi alle attività di servizio pubblico da quelle di servizi privati, né poi l’Amministrazione pubblica aveva determinato in maniera preventiva l’importo di un’eventuale compensazione relativa ai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività di OSP. La Commissione determinava inoltre che la normativa di riferimento in merito ai servizi di trasporto non fosse il regolamento 1191/69, come sostenuto da Arfea, bensì il 1370/07, in quanto la compensazione era stata erogata sotto il regime di quest’ultimo. Neanche gli obblighi di contenuto dei contratti di servizio pubblico e le disposizioni sul calcolo della compensazione previste dal regolamento erano state rispettate. La Commissione, pertanto determinava che la misura in esame costituisse un aiuto di Stato, non dispensato dall’obbligo di informazione preventiva e che la compensazione non fosse conforme al dettame del regolamento 1370/07. Per tali ragioni, l’aiuto di Stato è stato considerato illegittimo e soggetto a recupero.

 

Pietro Michea

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