Trasporto aereo. L’Avvocato Generale Pikamäe si pronuncia sulla compensazione ai passeggeri in caso di spostamento del volo

In data 23 settembre 2021, l’Avvocato Generale Pikamäe si è pronunciato nella Causa C‑395/20, EP e GM contro Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S., sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera l), dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra EP e GM (passeggeri) e la Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (la “Corendon Airlines”) in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di versare una compensazione pecuniaria a tali passeggeri in conseguenza dello spostamento dell’orario di partenza del loro volo originariamente previsto.

Nel 2019, i passeggeri EP e GM avevano acquistato un viaggio tutto compreso con destinazione Antalya (Turchia), con volo previsto alle ore 13:20, che era stato poi spostato dalla Corendon Airlines alle ore 16:10 dello stesso giorno, cambiamento di cui ha informato i passeggeri entro i termini pervisti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii) del Regolamento n. 261/2004. Poiché tale volo aveva subito un ritardo, partendo così alle 17:02 dello stesso giorno, e dopo che la Corendon Airlines aveva rifiutato il versamento di una compensazione pecuniaria dell’importo di 400 euro ciascuno, i passeggeri avevano adito l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania), che aveva respinto il ricorso, ritenendo che, sebbene l’orario di partenza del volo fosse stato modificato, l’originario piano di detto volo non era stato abbandonato e che i passeggeri sarebbero stati informati entro i termini previsti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii), del Regolamento n. 261/2004. Contro tale sentenza, i passeggeri avevano proposto appello dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se sussista cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti l’orario di partenza di un volo prenotato nell’ambito di un viaggio tutto compreso dalle ore 13:20 alle ore 16:10 dello stesso giorno. Secondo l’Avvocato Generale, i voli cancellati ed i voli ritardati costituiscono, ai sensi del Regolamento n. 261/2004, due categorie di voli ben distinte. Infatti, non risulta da tale regolamento che un volo ritardato possa essere qualificato come volo cancellato per il solo motivo che la durata del ritardo si è prolungata, foss’anche in misura significativa. Inoltre, la cancellazione di un volo è caratterizzata da un intervento diretto e volontario del vettore aereo nella programmazione, mentre in caso di volo ritardato l’orario di partenza non è né previsto né sempre influenzato da esso. Infatti, secondo il significato comune, lo spostamento di un volo nel tempo con mantenimento dello stesso aereo e dell’itinerario costituisce un ritardo e non una cancellazione. L’Avvocato Generale ha pertanto concluso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non possa essere considerato cancellato quando comporta una partenza in conformità alla programmazione originariamente prevista.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se la comunicazione dello spostamento del volo costituisca un’offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del Regolamento n. 261/2004. Avendo constatato che lo spostamento annunciato nove giorni prima non possa, di per sé, svolgere un ruolo ai fini della qualificazione come cancellazione o ritardo, e considerando che lo spostamento dell’orario di partenza è soltanto di circa tre ore, l’Avvocato Generale ha ritenuto che non sia necessario pronunciarsi su tale questione.

Esmeralda Dedej

Share: