Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto dei passeggeri al risarcimento nel caso di voli oggetto di un’unica prenotazione confermata suddivisi in più tratte operate da due vettori aerei diversi

In data 13 febbraio 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-606/19, flightright GmbH contro Iberia LAE SA Operadora Unipersonal, sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la flightright GmbH (“flightright”), una compagnia aerea con sede a Potsdam (Germania), e la Iberia LAE SA Operadora Unipersonal (“Iberia”), con sede a Madrid (Spagna), in merito ad una richiesta di risarcimento in base al regolamento (CE) n. 261/2004.

Nel 2018, due passeggeri avevano prenotato un volo da Amburgo (Germania) a San Sebastian (Spagna) con più coincidenze ed oggetto di un’unica prenotazione confermata. Il volo comprendeva tre distinte tratte: i) da Amburgo a Londra, operata dalla British Airways; ii) da Londra a Madrid, operata dalla Iberia; e iii) da Madrid a San Sebastian, operata anch’essa dalla Iberia. Mentre non erano sorti problemi per quanto riguarda le prime due tratte del volo, la terza era stata cancellata senza che i passeggeri ne fossero informati in tempo utile. Di conseguenza la flightright, alla quale i due passeggeri avevano ceduto i loro eventuali diritti a compensazione, aveva presentato dinanzi all’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo; “giudice del rinvio”) una domanda di risarcimento contro l’Iberia per un importo pari ad EUR 500 (250 per passeggero). 

Nutrendo dei dubbi in merito alla propria competenza a conoscere della controversia vertente sulla tratta di volo cancellata, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se il secondo capoverso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che il “luogo di esecuzione”, ai sensi di tale disposizione, per un volo oggetto di un’unica prenotazione confermata per l’intero viaggio e diviso in più tratte, può essere il luogo di partenza della prima tratta del viaggio, dove il trasporto su tali tratte del viaggio è effettuato da due diversi vettori aerei e la domanda di risarcimento proposta in base al regolamento n. 261/2004 deriva dalla cancellazione dell’ultima tappa del viaggio ed è intentata contro il vettore aereo di essa incaricato.

Secondo la Corte, nei casi in cui un volo con più corrispondenze consiste in un’unica prenotazione confermata ed include più tratte, il luogo di esecuzione di detto volo, ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, può essere il luogo di partenza della prima tratta di volo, in quanto uno dei luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo. Questo criterio infatti, dato che quel luogo ha un legame sufficientemente stretto con gli elementi materiali della controversia, rispetta l’obiettivo di prossimità tra il contratto di trasporto aereo e il giudice competente previsto dal regolamento. Inoltre, il criterio soddisfa il principio di prevedibilità, in quanto consente tanto all’attore quanto al convenuto di individuare il giudice del luogo di partenza della prima tratta di volo come autorità che può essere adita.

Infine, in merito alla possibilità di convenire il vettore aereo incaricato dell’ultima tratta di volo dinanzi al giudice nel cui ambito di competenza si trova il luogo di partenza della prima tratta, secondo la Corte tale vettore aereo, non avendo stipulato alcun contratto con il passeggero, è considerare come se avesse agito in nome della persona che ha stipulato tale contratto.

Marco Stillo 

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