Browsing Tag Regolamento 261/2004
Volo in coincidenza composto da due segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del passeggero ad una compensazione da parte del vettore aereo di uno Stato terzo
Il passeggero di un volo in coincidenza composto da due segmenti oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro nello steso paese, ha diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo del paese terzo che ha effettuato l’intero volo qualora egli abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento del volo
Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di uno Stato terzo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria
Il passeggero di un volo in coincidenza il cui luogo di partenza iniziale e la cui destinazione finale sono situati in Stati terzi non può avvalersi delle disposizioni del Regolamento n. 261/2004 per il solo motivo che uno o più scali dei segmenti di tale volo sono situati nel territorio dell’Unione
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla competenza in merito alle indennità standardizzate e all’ulteriore risarcimento dovuti ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o ritardo
Quando il giudice di uno Stato membro viene investito di un’azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento 261/2004 sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione della convenzione di Montreal, egli deve valutare la propria competenza alla luce del Regolamento 1215/2012 e dell’articolo 33 della convenzione. Inoltre, tale articolo disciplina non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.