Browsing Tag Regolamento 261/2004
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare la carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli come “circostanza eccezionale”
Benché il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente possa configurare una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento n. 261/2004, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una tale circostanza è tenuto a dimostrare che la stessa non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle sue conseguenze
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “accordo firmato dal passeggero”
In caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, il passeggero ha espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore, con il quale ha optato per tale modalità, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato ad un rimborso del genere, il che presuppone che il vettore in questione gli abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso a sua disposizione
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione
Per beneficiare della compensazione pecuniaria in caso di ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, un passeggero deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria a beneficio di un passeggero che prenota autonomamente un volo alternativo
Non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria un passeggero che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un tale ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto