Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “accordo firmato dal passeggero”

In data 21 marzo 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑76/23, Cobult UG contro TAP Air Portugal SA, sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Cobult UG (“Cobult”), cessionaria dei diritti di un passeggero, e la TAP Air Portugal SA (“TAP Air”) in merito al rimborso del biglietto di detto passeggero il cui volo era stato cancellato.

Dal 19 maggio 2020, la TAP Air mette a disposizione dei passeggeri, sulla home page del proprio sito internet, una procedura che consente di presentare domande di rimborso, in particolare, per i voli da esso cancellati, di talché i passeggeri possono scegliere tra un rimborso immediato sotto forma di buoni di viaggio, compilando un modulo online, e uno sotto altra forma, ad esempio una somma di denaro, a condizione di contattare previamente il servizio clienti affinché quest’ultimo proceda all’esame dei fatti.

Poiché il volo in coincidenza con partenza da Fortaleza e destinazione Francoforte sul Meno via Lisbona era stato cancellato dalla TAP Air, il passeggero interessato aveva chiesto di essere rimborsato mediante un buono di viaggio, ricevendone uno per posta elettronica di importo pari a circa 1.700 euro, corrispondente al prezzo del biglietto iniziale maggiorato di un supplemento. Dopo che tale passeggero le aveva ceduto i suoi diritti nei confronti della TAP Air Portugal, la Cobult aveva chiesto a quest’ultima di rimborsare in denaro il prezzo del volo cancellato. Di fronte al rifiuto della TAP Air Portugal di effettuare il rimborso richiesto, la Cobult aveva adito il giudice di primo grado competente, che tuttavia ne aveva respinto la domanda. Di conseguenza, la Cobult aveva interposto appello dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land Francoforte sul Meno; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore, con il quale ha optato per una tale forma di rimborso con esclusione di quello sotto forma di una somma di denaro, mentre quest’ultima modalità di rimborso era soggetta al rispetto di una procedura comprendente ulteriori fasi da effettuare presso il servizio clienti del vettore in questione.

Secondo la Corte, la nozione di “accordo firmato dal passeggero” presuppone che quest’ultimo sia stato in grado di effettuare una scelta efficace ed informata e, pertanto, di fornire un consenso libero e informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché di una somma di denaro. A tal fine, spetta a tale vettore aereo fornire al passeggero il cui volo è stato cancellato, in modo leale, informazioni chiare ed esaurienti sulle varie modalità di rimborso del suo biglietto. Di conseguenza, non si può ritenere che un passeggero abbia dato il suo “accordo” qualora il vettore aereo operativo presenti, in particolare sul suo sito internet, informazioni relative alle modalità di rimborso di un biglietto in modo ambiguo o parziale, subordinando il rimborso sotto forma di una somma di denaro ad una procedura comprendente fasi supplementari rispetto a quella del rimborso sotto forma di un buono di viaggio.

Marco Stillo

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