L’AGCM sanziona la compagnia aerea Vueling

In data 6 luglio 2017, la compagnia aerea Vueling è stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per un totale di 1 milione di euro, a seguito di tre pratiche commerciali scorrette.

Con la prima pratica Vueling promuoveva il check-in online, sia su internet che nelle comunicazioni effettuate dopo la prenotazione del volo, come un servizio gratuito. Successivamente, però, per poter effettuare il check-in online e per ottenere la carta di imbarco, la compagnia richiedeva ai consumatori, in presenza di alcune condizioni, come l’esaurimento di posti disponibili, di pagare un importo di circa 15 euro, senza informare i clienti della possibilità di effettuare, in alternativa, il check-in gratuitamente in aeroporto.

Con la seconda pratica, la compagnia aerea ha ingannato i consumatori promuovendo l’acquisto di un buono sconto pari al 25% del costo del biglietto aereo in modo ambiguo e fuorviante. In realtà, lo sconto di cui avrebbero beneficiato i consumatori riguardava solo una parte del biglietto, ossia la tariffa base al netto delle tasse, delle spese amministrative e degli altri oneri. In questo modo, Vueling non ha fatto capire al consumatore la reale convenienza dell’acquisto.

L’Autorità ha infine sanzionato Vueling per gli ostacoli che frapponeva ai passeggeri nell’esercizio dei diritti contrattuali. In particolare, per le richieste di assistenza e di reclamo il consumatore era indotto a rivolgersi a una numerazione a pagamento, il cui costo poteva arrivare fino a 15 euro a telefonata, senza informare dell’esistenza nel proprio sito internet di una web form che, essendo a percorsi pre-obbligati, non consentiva peraltro un’assistenza completa.

Le prime due pratiche sono state ritenute in contrasto con gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, che prevedono la trasparenza e la correttezza di tutte le informazioni, affinché il consumatore possa adottare una decisione commerciale consapevole. In relazione all’ultima pratica, l’Autorità ha ritenuto che questa fosse in contrasto con gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. A seguito di modifiche apportate alle Condizioni Generali di Trasporto e di alcuni chiarimenti, altre due pratiche contestate, segnatamente la no show rule e la credit card surcharge, sono state ritenute non esistenti.

 

Davide Scavuzzo

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