La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “trasporto su strada di merci”

In data 2 marzo 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑666/21, AI contro Åklagarmyndigheten, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 561/2006. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra AI e l’Åklagarmyndigheten (pubblico ministero svedese) in merito ad una violazione delle norme relative all’utilizzo di tachigrafi.

Durante un controllo di polizia era stato accertato che il veicolo condotto da AI, immatricolato in Svezia e che trasportava due motoslitte nello spazio di carico, era munito di un tachigrafo che non era stato oggetto di ispezione entro il termine prescritto. Successivamente, il Sundsvalls tingsrätt (Tribunale di primo grado di Sundsvall) aveva condannato AI per eccesso di velocità assolvendolo dall’accusa di omessa ispezione del tachigrafo installato nel suo veicolo. Poiché quest’ultimo conteneva soltanto sei sedili per passeggeri, inoltre, tale giudice aveva dichiarato che esso non rientrava nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 561/2006.

Sia AI che il pubblico ministero avevano allora interposto appello dinanzi allo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d’appello di Sundsvall; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 561/2006, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera h), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che la nozione di “trasporto su strada di merci”, ai sensi di tale prima disposizione, comprende il trasporto su strada effettuato da un veicolo la cui massa massima ammissibile, ai sensi dell’articolo 4, lettera m), dello stesso regolamento, superi le 7,5 tonnellate, anche nel caso in cui esso sia adibito a spazio non solo abitativo temporaneo per uso privato, ma anche a spazio di carico di merci a fini non commerciali, tenendo conto, se del caso, della capacità di carico di tale veicolo e della categoria in cui esso figura nel registro nazionale della circolazione stradale.

Secondo la Corte, dal combinato disposto dell’articolo 3, lettera h) e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 561/2006 risulta che il trasporto non commerciale su strada di merci è escluso dall’ambito di applicazione di quest’ultimo solo qualora la massa massima ammissibile del veicolo in questione non superi le 7,5 tonnellate. Al contrario, qualora essa superi le 7,5 tonnellate, il trasporto non commerciale su strada di merci rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 561/2006 e deve, pertanto, essere conforme alle norme riguardanti i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo del conducente fissate da detto regolamento, nonché agli obblighi e ai requisiti in materia di installazione, uso e controllo dei tachigrafi derivanti dal Regolamento n. 165/2014. L’ambito di applicazione del Regolamento n. 561/2006, inoltre, è determinato dalla “massa massima ammissibile” del veicolo in questione, senza che la sua capacità di carico o la categoria in cui esso è iscritto nel registro nazionale della circolazione stradale siano rilevanti a tal fine.

Marco Stillo

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