Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla facoltà di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni

In data 30 marzo 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑618/21, AR e a. (Action directe contre l’assureur), sull’interpretazione dell’articolo 18 della Direttiva 2009/103/CE letto in combinato disposto con il suo articolo 3. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di sei controversie tra alcuni proprietari di autoveicoli e le compagnie di assicurazione della responsabilità civile delle persone responsabili dei danni ad essi causati in merito alla relativa richiesta di risarcimento. 

Davanti al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia; il “giudice del rinvio”) pendevano sei controversie, in cui i ricorrenti avevano valutato il loro danno sulla base dei costi di riparazione corrispondenti al valore di mercato stimato dei pezzi di ricambio originali e della manodopera necessaria per riparare il veicolo danneggiato, mentre le convenute facevano valere che l’indennizzo non poteva superare l’ammontare del danno realmente subito, corrispondente alla differenza tra il valore che il veicolo danneggiato avrebbe avuto se l’incidente non si fosse verificato e quello attuale. 

Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere i procedimenti e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 18 della Direttiva 2009/103, in combinato disposto con il suo articolo 3, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di un incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile di tale incidente, preveda che l’unico modo per ottenere un risarcimento a carico di detto assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria e, se del caso, quali obblighi derivino dalle suddette disposizioni per quanto riguarda il metodo di calcolo di tale indennità nonché le condizioni relative al suo versamento.

Secondo la Corte, il diritto di azione diretta delle persone lese nei confronti dell’assicuratore consiste nel permettere loro di invocare il contratto di assicurazione e di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice, di talché un’azione del genere può avere ad oggetto soltanto la fornitura, da parte dell’assicuratore del responsabile, direttamente alla persona lesa, della prestazione che egli avrebbe dovuto fornire al proprio assicurato, nei limiti del contratto di assicurazione. Di conseguenza, qualora la prestazione dell’assicuratore, quale definita nel contratto di assicurazione, abbia natura esclusivamente pecuniaria, l’articolo 18 della Direttiva 2009/103 non osta a che l’azione diretta, avviata dalla parte lesa nei confronti dell’assicuratore, abbia obbligatoriamente ad oggetto il versamento di un’indennità pecuniaria. Al fine di non pregiudicare l’efficacia pratica del diritto di azione diretta, tuttavia, le condizioni relative al versamento dell’indennità non possono avere l’effetto di escludere o limitare l’obbligo dell’assicuratore, derivante dall’articolo 3 di tale direttiva, di coprire l’intero indennizzo che il responsabile del danno deve versare alla persona lesa per il danno da questa subito.

Marco Stillo

Share: