Trasporto aereo internazionale. La Corte di Giustizia si pronuncia sull’inclusione degli animali da compagnia nella nozione di “bagagli”
In data 16 ottobre 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑218/24, Felícissima contro Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersona e IATA España SLUl, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Felicísima, una passeggera di un volo internazionale, e, dall’altro, la Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal (“Iberia”) e la IATA España SLU (“IATA”) in merito al risarcimento del danno morale subito da Felicísima a seguito della perdita del suo animale da compagnia in occasione di un volo operato da tale vettore.
On 16 October 2025, the Court of Justice handed down its judgment in Case C‑218/24, Felícissima v Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersona and IATA España SLUl on the interpretation of Article 17(2) and Article 22(2) of the Montreal Convention. The request has been made in proceedings between, on the one hand, Felicísima, a passenger on an international flight, and, on the other, Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal (“Iberia”) and IATA España SLU (“IATA”) concerning compensation for non-material damage suffered by Felicísima following the loss of her pet on a flight operated by that carrier.
Felicísima and her mother bought tickets for a flight from Buenos Aires to Barcelona operated by Iberia. The passengers travelled with their pet, a dog, which was to travel in the hold, in a pet carrier or a special, standardised container, due to its size and weight. Felicísima checked in the pet carrier containing the dog so that it could be taken to the hold of the aircraft, but she did not make, at the time when the checked baggage was handed over, a special declaration of interest in delivery at destination according to the Montreal Convention.
The dog, however, left the pet carrier, ran around in the vicinity of the aircraft and could not be recovered. Felicísima, therefore, claimed compensation for her non-material damage before the Juzgado de lo Mercantil no 4 de Madrid (Commercial Court No 4, Madrid; the “referring court”) which, in light of the need to interpret the relevant European legislation, decided to stay the proceedings and to ask to the Court of Justice whether Article 17(2) of the Montreal Convention, read in conjunction with Article 22(2) thereof, must be interpreted as meaning that pets are excluded from the concept of “baggage” within the meaning of those provisions.
The ordinary meaning of the term “baggage” refers, generally, to any item a person might bring when travelling, and despite such item may take the form of a container, that is not necessarily the case. Even though the ordinary meaning of the term “baggage” refers to objects, that alone does not lead to the conclusion that pets fall outside that concept. According to the Court, therefore, for the purposes of air travel, a pet falls within the concept of “baggage”, and compensation for the damage resulting from its loss during air travel is subject to the liability rules laid down in Article 17(2) and Article 22(2) of the Montreal Convention.
Felicísima e sua madre avevano prenotato dei biglietti aerei per effettuare un volo, operato dall’Iberia, che collegava Buenos Aires a Barcellona. Le passeggere viaggiavano con il loro animale da compagnia, un cane femmina che, a causa delle sue dimensioni e del suo peso, doveva viaggiare in stiva in un trasportino o in un apposito contenitore omologato. Felicísima aveva consegnato il trasportino in cui si trovava il cane affinché fosse condotto nella stiva dell’aeromobile, senza effettuare, al momento della consegna dei bagagli, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione ai sensi della Convenzione di Montreal.
Il cane, tuttavia, era uscito dal trasportino, si era messo a correre nelle vicinanze dell’aeromobile e non aveva potuto essere recuperato. Felicísima, pertanto, aveva presentato una richiesta di risarcimento morale del danno subito dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid (Tribunale di commercio n. 4 di Madrid; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia sono esclusi dalla nozione di “bagagli” ai sensi di tali disposizioni.
Il termine “bagagli”, nel suo significato comune, si riferisce a qualsiasi oggetto che una persona porta con sé per un viaggio, e sebbene quest’ultimo possa presentarsi sotto forma di contenitore, ciò non avviene necessariamente. Benché il significato comune del termine “bagagli” rinvii a oggetti, pertanto, esso non consente, di per sé, di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione. Di conseguenza, secondo la Corte, ai fini di un’operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di “bagagli”, e il risarcimento del danno derivante dalla loro perdita, in occasione di una simile operazione, è soggetto al regime di responsabilità per essi previsto all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal.