Browsing Tag Regolamento 261/2004
Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di cancellazione del volo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla commissione riscossa da un soggetto che agisce in qualità di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto
Il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo ad un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore, che corrisponde ad una commissione percepita da un’impresa, intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore in questione ne conosca l’importo esatto
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sui passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico
Non si può ritenere che un passeggero viaggi gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, quando, da una parte, l’operatore turistico paga il prezzo del volo al vettore aereo operativo conformemente alle condizioni di mercato e, dall’altra, il prezzo del viaggio “tutto compreso” è pagato a tale operatore non da detto passeggero, e bensì da un terzo
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla situazione in cui, nonostante i passeggeri fossero stati informati anticipatamente di un negato imbarco, il volo è stato successivamente effettuato come inizialmente previsto
Un passeggero aereo che disponeva, nell’ambito di un viaggio tutto compreso, di una prenotazione confermata per un volo può chiedere al vettore aereo la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento 261/2004 nell’ipotesi in cui l’operatore turistico di tale viaggio abbia, senza previamente informarne quest’ultimo, avvertito detto passeggero che il volo inizialmente previsto non sarebbe stato effettuato, mentre lo stesso è stato in effetti operato come previsto
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di considerare come “circostanza eccezionale” l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile anche laddove il vettore aereo fosse stato preventivamente informato della sua esistenza
L’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 anche qualora il vettore aereo fosse stato informato della sua esistenza dal produttore del motore vari mesi prima del volo in questione