Trasporti ferroviari di passeggeri a breve distanza. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla fissazione, calcolo e riscossione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi
In data 19 marzo 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑770/24, DB InfraGO AG, DB RegioNetz InfrastrukturGmbH contro Bundesrepublik Deutschland, sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 1, della Direttiva 2012/34/UE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la DB InfraGO AG (“DB”) e la DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (“DB RegioNetz”) e, dall’altro, la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in merito alla determinazione dell’importo dei canoni applicabili per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria gestita dalle due società.
La DB e la DB RegioNetz gestiscono congiuntamente la maggior parte della rete ferroviaria nel territorio tedesco, facendo pagare alle imprese ferroviarie che hanno accesso alle loro reti canoni per l’utilizzo che devono essere previamente approvati dall’Agenzia federale per le reti. Con decisione del 22 marzo 2024, quest’ultima aveva autorizzato la DB e la DB RegioNetz ad applicare i canoni ivi menzionati per la fornitura del pacchetto minimo di accesso per il periodo dell’orario di servizio 2024/2025, approvando la loro proposta di dividere il settore dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a breve percorrenza (“settore dello SPNV”) e degli altri servizi di trasporto di passeggeri nell’ambito di un contratto di servizio pubblico in due segmenti per ciascun Land. L’Agenzia federale per le reti, tuttavia, aveva ritenuto che l’importo dei canoni per il settore dello SPNV, così come chiesto dalla DB e dalla DB RegioNetz, non potesse essere approvato poiché doveva essere calcolato per ciascuno dei due segmenti di ciascun Land in modo da corrispondere ai canoni medi dei trasporti interessati, per ciascun Land, per il periodo di validità dell’orario di servizio 2020/2021, maggiorati del tasso di aumento annuo fisso.
Poiché l’Agenzia federale per le reti aveva ricalcolato l’importo dei canoni per ciascuno di questi due segmenti del settore dello SPNV, aumentando quello dei canoni applicabili nel settore dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza e nel settore dei servizi di trasporto ferroviario di merci, la DB e la DB RegioNetz si erano rivolte al Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 29, paragrafo 1, della Direttiva 2012/34 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che impone al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di calcolare l’importo dei canoni applicabili nel settore dello SPNV mediante una formula matematica consistente nel moltiplicare l’importo dei canoni medi riscossi nel corso di un determinato periodo di riferimento per un tasso di aumento annuo fisso previsto dalla legge.
Secondo la Corte, il sistema istituito dalla Direttiva 2012/34 mira a garantire l’indipendenza di gestione dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, che verrebbe inficiata se il loro ruolo dovesse limitarsi a calcolare l’importo del canone in ciascun caso concreto applicando una formula fissata preventivamente e quindi senza disporre di un certo margine di manovra.