Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla posticipazione di un volo previamente annunciata dal vettore aereo con conferma dei nuovi orari di partenza e di arrivo

In data 30 ottobre 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑558/24, Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik AS contro Myflyright GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik AS (“Corendon Airlines”) e la Myflyright GmbH (“Myflyright”), una società di assistenza legale ai passeggeri aerei, relativamente ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata sulla base del Regolamento n. 261/2004 a seguito di un ritardo prolungato di un volo all’arrivo alla sua destinazione finale.

Quattro passeggeri aerei, in possesso di una conferma di prenotazione presso la Corendon Airlines per un volo in partenza da Monaco alle ore 10:20 (ora locale) e in arrivo ad Antalya alle ore 14:20 (ora locale), avevano ricevuto, il giorno prima della loro partenza, una nuova conferma di prenotazione di tale volo emessa dall’organizzatore del viaggio, che indicava loro che l’orario di partenza previsto era posticipato alle ore 11:20 (ora locale), comportando una posticipazione dall’orario di arrivo di quest’ultimo alle ore 15:20 (ora locale). Il decollo, tuttavia, avuto luogo solo alle ore 14:37 (ora locale), di talché tali passeggeri erano arrivati a destinazione alle ore 18:16 (ora locale). Di conseguenza la Myflyright, alla quale detti passeggeri avevano ceduto i loro diritti alla compensazione pecuniaria, aveva pertanto proposto un ricorso dinanzi all’Amtsgericht Erding (Tribunale circoscrizionale di Erding) al fine di ottenere una compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento n. 261/2004.

Poiché tale giudice aveva accolto il ricorso, la Corendon Airlines aveva interposto appello dinanzi al Landgericht Landshut (Tribunale del Land, Landshut; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata da un vettore aereo e accompagnata dall’emissione di una nuova conferma di prenotazione ai passeggeri interessati, la durata del ritardo subito da questi ultimi al loro arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l’orario di arrivo inizialmente previsto o quello figurante in tale nuova conferma di prenotazione.

Secondo la Corte, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004 non esclude che la durata del ritardo subito dai passeggeri all’arrivo alla loro destinazione finale sia determinata a partire dall’orario di partenza inizialmente convenuto tra gli stessi passeggeri e il vettore aereo al momento della prenotazione del volo in questione, indipendentemente dalle successive posticipazioni unilaterali degli orari di partenza e di arrivo di tale volo nonché dall’emissione di nuove conferme di prenotazione effettuate dal vettore in questione. Determinare la durata del ritardo rispetto all’orario di arrivo figurante nella nuova conferma di prenotazione, infatti, equivarrebbe a consentire al vettore aereo interessato di modificare unilateralmente, mediante la sola emissione di una siffatta conferma, l’orario di partenza del volo, nonostante quest’ultimo fosse stato contrattualmente convenuto tra i passeggeri e tale vettore aereo al momento della prenotazione.

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