Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “misure del caso” per rispondere ad una circostanza eccezionale o alle sue conseguenze
In data 16 ottobre 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑399/24, Airhelp Germany GmbH contro Austrian Airlines AG, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata proposta nell’ambito di una controversia tra la AirHelp Germany GmbH (“AirHelp”) e la Austrian Airlines AG (“Austrian Airlines”) in merito al rifiuto di quest’ultima di risarcire un passeggero il cui volo con coincidenza aveva subito un ritardo prolungato.
Un passeggero era in possesso di una prenotazione unica per un volo con coincidenza in partenza da Iași e con destinazione Londra via Vienna. Il primo volo, che doveva arrivare a Vienna alle 15:50, tuttavia, aveva raggiunto la sua destinazione con un ritardo di oltre sette ore, a causa del quale tale passeggero aveva perso il suo volo di coincidenza e aveva raggiunto Londra solo la mattina successiva. Nello specifico, l’aeromobile originariamente previsto per effettuare il tragitto da Iași a Vienna, durante il suo volo precedente, era stato colpito da un fulmine poco prima del suo atterraggio a Iași sotto di nubi di temporale, dovendo pertanto essere sottoposto ad un’approfondita ispezione obbligatoria di sicurezza e, di conseguenza, al suo fermo a terra per un periodo indeterminato. L’Austrian Airlines, pertanto, aveva deciso di noleggiare, lo stesso giorno, un aeromobile sostitutivo da Vienna per effettuare il volo in questione, sebbene con diverse ore di ritardo.
Tutto ciò premesso, il passeggero interessato dal ritardo aveva ceduto il potenziale credito ad esso relativo alla AirHelp, che aveva adito il Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat) con un ricorso diretto ad ottenere dalla Austrian Airlines un risarcimento ai sensi del Regolamento n. 261/2004. Poiché tale ricorso era stato respinto, la AirHelp si era rivolta al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze eccezionali”, di cui a tale disposizione, ricomprende l’impatto di un fulmine su un aeromobile con il quale il volo avrebbe dovuto essere effettuato, da cui siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza dell’aeromobile che hanno condotto alla sua reimmissione in servizio tardiva.
Secondo la Corte, un evento come l’impatto di un fulmine su un aeromobile, che ha comportato ispezioni obbligatorie di sicurezza su quest’ultimo, non può essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo per il solo motivo che le condizioni atmosferiche sono connesse a tale esercizio e che gli aeromobili sono concepiti in modo da poter resistere ad eventi del genere. L’impatto di un fulmine su un aeromobile che abbia comportato ispezioni obbligatorie di sicurezza, inoltre, deve essere considerato come un evento che trova la sua origine in un fatto naturale che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo in questione.