Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di cancellazione del volo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla commissione riscossa da un soggetto che agisce in qualità di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto
In data 15 gennaio 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑45/24, Verein für Konsumenteninformation contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (associazione austriaca per l’informazione dei consumatori, VKI) e la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (“KLM”) in merito al rimborso, a favore dei passeggeri aerei, della commissione da essi pagata al portale di prenotazione dell’agenzia di viaggi Opodo al momento dell’acquisto dei loro biglietti aerei sul sito internet di quest’ultima a seguito della cancellazione del volo.
Alcuni passeggeri avevano acquistato dei biglietti aerei per voli di andata e ritorno in partenza da Vienna e diretti a Lima via Amsterdam, operati dalla KLM, sul portale di prenotazione della Opodo, cui avevano pagato un importo che comprendeva il prezzo dei biglietti nonché una commissione di intermediazione corrispondente al loro acquisto sul tale portale. A causa della cancellazione di tali voli, i passeggeri in questione avevano ottenuto dalla KLM il rimborso del prezzo dei biglietti, mentre la suddetta commissione di intermediazione era rimasta a loro carico.
Sebbene la KLM collaborasse con la Opodo da almeno un decennio e tra le due esistesse, al momento dell’acquisto dei biglietti, un contratto che prevedeva determinati importi a titolo di premio per la quest’ultima in base al numero di biglietti della KLM venduti, tale contratto non stabiliva se e in quale misura la Opodo potesse o fosse autorizzata ad addebitare ai passeggerei una commissione di intermediazione. Il VKI, al quale i passeggeri avevano ceduto i loro diritti al rimborso del costo dei biglietti aerei, pertanto, aveva proposto un ricorso dinanzi al Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat) ritenendo che tale rimborso dovesse includere quello della commissione di intermediazione. Poiché il ricorso era stato accolto, la KLM aveva interposto appello dinanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg), che aveva annullato la suddetta sentenza.
Di conseguenza, il VKI si era rivolto all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, austriaca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo debba essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto aereo da prendere in considerazione per determinare l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo ad un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato da tale passeggero e quello ricevuto da tale vettore, che corrisponde ad una commissione percepita da un’impresa, intervenuta come intermediario, senza che sia necessario che il vettore in questione conosca l’importo esatto di tale commissione.
Secondo la Corte una commissione di intermediazione, in quanto componente del prezzo del biglietto aereo, deve essere considerata come necessaria e, pertanto, inevitabile per poter fruire dei servizi proposti da un vettore aereo, di talché la sua riscossione deve essere considerata autorizzata da quest’ultimo e, di conseguenza, deve essere rimborsata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 261/2004. Qualora accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, infatti, si può presumere che tale vettore conosca necessariamente la pratica commerciale dell’intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione presso il passeggero al momento dell’acquisto di un biglietto aereo, anche in assenza di qualsiasi clausola contrattuale esplicita prevista a tal fine. Non è necessario, tuttavia, che il vettore aereo conosca l’importo esatto della commissione di intermediazione affinché il passeggero il cui volo sia stato cancellato possa ottenerne il rimborso.