La Corte di Giustizia si pronuncia sulla normativa nazionale che prevede il pagamento di un canone per l’uso obbligatorio dei servizi di un sistema di assistenza al traffico marittimo in funzione della lunghezza della nave in questione

In data 22 gennaio 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑413/24, Vlaams Gewest contro P&O North Sea Ferries Limited e P&O Ferries Limited, sull’interpretazione del Regolamento (CEE) n. 4055/86, dell’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell’articolo 191 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di due controversie tra il Vlaams Gewest (Regione fiamminga), da un lato, e la P&O North Sea Ferries Limited e la P&O Ferries Limited (congiuntamente “P&O”), dall’altro, in merito al pagamento di fatture per un canone dovuto dalle navi che navigano a destinazione di porti della Regione fiamminga integrati in un sistema di assistenza al traffico marittimo (Verkeersbegeleidingssysteem, VBS) e in provenienza da un porto situato in uno Stato membro diverso dal Belgio, per l’uso obbligatorio dei servizi di tale sistema di assistenza.

La P&O è una società di diritto britannico, attiva in Belgio nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e merci tra il Regno Unito e l’Europa continentale, che assicura, in particolare, il collegamento tra il porto di Zeebrugge e il Regno Unito. A partire dal 1996, la Regione fiamminga emette fatture per il canone dovuto per l’uso obbligatorio dei servizi del VBS a carico della P&O, che tuttavia ha sistematicamente rifiutato di pagarle per quanto riguarda il traffico marittimo a destinazione di – o in provenienza da – Zeebrugge. Di conseguenza, la Regione fiamminga aveva adito l’Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende (Tribunale delle imprese di Gand, sezione di Ostenda; il “giudice del rinvio”), per ottenere la condanna della P&O al pagamento delle suddette fatture, rimaste insolute a partire dal 30 aprile 1996.

Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere i procedimenti e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 1 del Regolamento n. 4055/86, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede che il traffico marittimo a destinazione di porti designati di uno Stato membro e in provenienza da porti situati in altri Stati membri comporti il pagamento, per l’uso obbligatorio dei servizi di un sistema di assistenza al traffico marittimo, di un canone calcolato unicamente in funzione della lunghezza della nave, a esclusione di qualsiasi altro fattore, e da cui è esentato il traffico marittimo tra tali porti designati.

Secondo la Corte, imponendo il canone per l’uso obbligatorio dei servizi del VBS alle sole navi di una certa lunghezza che navigano tra un porto situato in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e un porto fiammingo, la normativa nazionale opera una differenza di trattamento in funzione del carattere interno o meno del tragitto della nave in questione, applicando ai servizi di trasporto effettuati tra un porto fiammingo e il porto di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio un regime meno favorevole rispetto a quello applicato ai servizi di trasporto effettuati tra porti fiamminghi. Di conseguenza, la normativa in questione è tale da ostacolare o rendere meno attraente la prestazione dei servizi forniti da un operatore stabilito in un altro Stato membro, costituendo, pertanto, una restrizione alla libera prestazione di servizi. 

Share: