Fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela degli utenti dello spazio aereo dai danni economici causati da una condotta omissiva colpevole da parte del fornitore interessato

In data 12 febbraio 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑408/24, Republik Österreich contro Austrian Airlines AG, sull’interpretazione dell’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 2, punto 4, del Regolamento (CE) n. 549/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Republik Österreich (Repubblica d’Austria) e la Austrian Airlines AG (“Austrian Airlines”) relativamente al risarcimento del danno economico subito da tale compagnia aerea per via della cancellazione di voli causata dal guasto dal server della Rete del servizio fisso delle telecomunicazioni aeronautiche (Aeronautical Fixed Telecommunication Network, AFTN) gestito dalla Austro Control, una società a responsabilità limitata il cui unico azionista è la Repubblica d’Austria.

La Austrian Airlines utilizza i servizi di traffico aereo forniti dalla Austro Control per i suoi voli da e per l’aeroporto di Vienna-Schwechat dietro pagamento delle tariffe previste per tali servizi. Il 28 agosto 2016, un guasto tecnico del server AFTN aveva comportato una notevole diminuzione del numero di arrivi e di partenze presso tale aeroporto, causando alla Austrian Airlines un danno di importo pari a circa 373.140 euro. Ritenendo che la Austro Control fosse responsabile del guasto del server AFTN per aver omesso di adottare, in via preventiva, le misure sotto il profilo tecnico e del personale necessarie al suo corretto funzionamento, la Austrian Airlines aveva proposto un ricorso per risarcimento danni nei confronti della Repubblica d’Austria, che tuttavia era stato respinto in primo grado.

Il giudice d’appello, al contrario, aveva concluso che le norme europee relative alla navigazione aerea tutelano anche gli interessi economici dei vettori aerei in quanto utenti dello spazio aereo. Di conseguenza, la Repubblica d’Austria si era rivolta all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 2, punto 4, del Regolamento n. 549/2004 e l’articolo 8 del Regolamento n. 550/2004, in combinato disposto con le disposizioni di tale ultimo regolamento relative alla fornitura di servizi di navigazione aerea e al sistema di tariffazione di tali servizi, debbano essere interpretati nel senso che l’insieme di tali disposizioni mira anche a tutelare gli utenti dello spazio aereo dai danni economici causati da un inadempimento colpevole da parte del fornitore di servizi di traffico aereo degli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

Secondo la Corte, i Regolamenti n. 549/2004 e n. 550/2004 esigono che i fornitori di servizi di traffico aereo rispondano in modo adeguato alle esigenze degli utenti dello spazio aereo, garantendo la sicurezza, la continuità, la sostenibilità, l’effettività e l’efficacia sotto il profilo dei costi dei loro servizi, restando inteso che questi ultimi sono indispensabili alle attività di tali utenti, i quali ne sopportano il costo economico. Di conseguenza, tali regolamenti possono conferire agli utenti taluni diritti che la chiusura dello spazio aereo potrebbe pregiudicare.

Share: