Gennaio, 2026
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla normativa nazionale che prevede il pagamento di un canone per l’uso obbligatorio dei servizi di un sistema di assistenza al traffico marittimo in funzione della lunghezza della nave in questione
Il Regolamento (CEE) n. 4055/86 osta ad una normativa nazionale che prevede che il traffico marittimo a destinazione di porti designati di uno Stato membro e in provenienza da porti situati in altri Stati membri comporti il pagamento, per l’uso obbligatorio dei servizi di un sistema di assistenza al traffico marittimo, di un canone calcolato unicamente in funzione della lunghezza della nave, a esclusione di qualsiasi altro fattore, e da cui è esentato il traffico marittimo tra tali porti designati, a meno che esista un’effettiva correlazione tra il costo relativo ai servizi forniti e l’importo di tale canone
Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di cancellazione del volo. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla commissione riscossa da un soggetto che agisce in qualità di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto
Il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo ad un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore, che corrisponde ad una commissione percepita da un’impresa, intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore in questione ne conosca l’importo esatto