Volo cancellato. La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo del vettore aereo di offrire una sistemazione in albergo ai passeggeri e sul danno subito durante il soggiorno

In data 3 settembre 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-530/19, NM contro ON, sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra NM, in qualità di commissario liquidatore della NIKI Luftfahrt GmbH (“NIKI Luftfahrt”), e ON in merito ad una domanda di risarcimento relativamente ai danni da essa subiti all’interno della struttura alberghiera in cui la NIKI Luftfahrt l’aveva alloggiata in seguito alla cancellazione del suo volo.

Poiché il volo da Maiorca (Spagna) a Vienna (Austria) era stato cancellato e rinviato alla sera del giorno successivo, la prenotazione di ON era stata modificata dalla NIKI Luftfahrt, che le aveva offerto una sistemazione gratuita in un albergo locale. Tuttavia, durante il suo soggiorno in tale albergo, ON, che si spostava su sedia a rotelle, era caduta ferendosi gravemente dopo che le ruote anteriori della sua sedia erano rimaste incastrate in una canaletta trasversale di un viottolo. ON aveva quindi proposto un ricorso dinanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg) al fine di ottenere la condanna di NM al risarcimento del danno da essa subito, affermando che il personale del gestore dell’albergo stesso aveva agito con negligenza. 

Poiché il ricorso era stato respinto, ON aveva proposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna), il quale aveva annullato la sentenza di primo grado. Di conseguenza, NM aveva proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; “giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la sua seconda questione, che la Corte ha ritenuto di esaminare per prima data la sua rilevanza, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo di offrire gratuitamente ai passeggeri cui la disposizione si riferisce una sistemazione in albergo implica non solo che tale vettore sia tenuto a trovare per essi una camera d’albergo e a pagarne i costi, ma anche a farsi carico delle modalità della sistemazione in albergo come tali. Secondo la Corte, alla luce dei termini, del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 261/2004 fa parte non è ammissibile un’interpretazione tale per cui il vettore aereo stesso dovrebbe, sotto la sua responsabilità, assumersi l’onere delle modalità della sistemazione dei passeggeri interessati, in quanto le operazioni necessarie per svolgere con successo tale tipo di assistenza esulano dall’ambito del sistema di assistenza uniforme e immediato, in loco, che il legislatore dell’Unione ha inteso instaurare a beneficio dei passeggeri.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se il Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero il cui volo è stato cancellato possa essere tenuto, già solo in base a tale regolamento, a risarcire detto passeggero dei danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo. Secondo la Corte, il diritto a compensazione pecuniaria di cui fruiscono i passeggeri nel caso in cui il vettore aereo non abbia adempiuto l’obbligo di assistenza previsto all’articolo 9 del Regolamento n. 261/2004 riguarda esclusivamente il rimborso di somme che, alla luce delle circostanze specifiche di ogni fattispecie, risultano necessarie, appropriate e ragionevoli per ovviare all’omissione del vettore aereo nell’assistenza suddetta. Al contrario, la riparazione dei danni individuali sorti da un illecito commesso dal personale dell’albergo selezionato dal vettore aereo ai fini della sistemazione prevista da tale articolo richiede necessariamente una valutazione caso per caso dell’entità di tali danni, eccedendo così l’ambito delle misure risarcitorie uniformi e immediate previste dal Regolamento n. 261/2004.

Marco Stillo

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