Voli in coincidenza. La Corte di giustizia si esprime sul diritto alla compensazione per il ritardo prolungato subìto all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario

In data 11 luglio 2019 la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, nella causa C‑502/18, CS e altricontro České aerolinie a.s., sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica Ceca) relativa all’interpretazione del Regolamento n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, nell’ambito di una controversia tra undici passeggeri ed il vettore aereo ceco České aerolinie a.s. in merito al rifiuto di quest’ultimo di risarcire i passeggeri il cui volo in coincidenza ha subìto un lungo ritardo all’arrivo a destinazione.

I passeggeri coinvolti hanno effettuato una prenotazione unica attraverso la compagnia aerea České aerolinie a.s. per un volo da Praga a Bangkok via Abou Dhabi. La prima tratta del volo in coincidenza, da Praga ad Abou Dhabi, è stata operata dalla compagnia aerea ceca ed il volo è giunto puntuale. Il volo della seconda tratta, da Abou Dhabi e Bangkok, operata nell’ambito di un accordo di code-sharing dal vettore aereo non comunitario Etihad Airways, ha invece subito un ritardo di 488 minuti. Essendo il ritardo superiore a tre ore, esso può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del Regolamento n. 261/2004.

I passeggeri hanno proposto ricorsi nei confronti di České aerolinie a.s. al fine di ottenere la compensazione prevista dal Regolamento. Tuttavia, la compagnia aerea ha contestato i ricorsi ritenendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi a Bangkok in quanto operato da un altro vettore aereo. 

Adita della questione, la Corte di giustizia ha in via preliminare ricordato che un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un’unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal Regolamento n. 261/2004 e, pertanto, la situazione in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento anche se la seconda tratta del volo è stata effettuata da un vettore aereo non europeo e con partenza e destinazione in un Paese terzo all’Unione europea. Secondo la Corte, inoltre, l’obbligo di compensazione dei passeggeri previsto dal Regolamento ricade unicamente sul vettore aereo operativo del volo considerato. Nel caso di specie, České aerolinie a.s. ha effettivamente realizzato un volo nell’ambito del contratto di trasporto concluso con i passeggeri coinvolti, sicché può essere qualificata come vettore aereo operativo.

Pertanto, České aerolinie a.s. è tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento in ragione del ritardo prolungato all’arrivo registrato sul volo in coincidenza a destinazione Bangkok, e ciò benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi a Bangkok e sia imputabile a Etihad Airways. In ogni caso, rimane salvo il diritto di České aerolinie a.s. di agire in regresso contro Etihad Airways per ottenere ristoro della compensazione pecuniaria pagata in favore dei passeggeri.

Sara Capruzzi

Share: