Trasporto occasionale di passeggeri. Le proposte della Commissione sugli obblighi minimi in materia di interruzioni e periodi di riposo

In data 24 maggio 2023, la Commissione ha proposto di adattare le norme europee in materia di interruzioni e periodi di riposo per i conducenti in modo da riflettere meglio la natura dei servizi occasionali tramite autobus e pullman.

La proposta trova la sua ratio nel fatto che le norme attualmente in vigore sono in una certa misura inadeguate per il settore del trasporto occasionale di passeggeri. I periodi di riposo e interruzioni, infatti, sono spesso richiesti quando i conducenti non ne hanno bisogno, ciò che non permette loro di organizzare e svolgere viaggi come auspicato dai clienti, o durante periodi stagionali intensi, incidendo così sui loro redditi. Tali norme, inoltre, incidono negativamente anche sulle condizioni di lavoro dei conducenti, in quanto non consentono loro di effettuare interruzioni quando è più comodo né di ridurre al minimo i pernottamenti lontano da casa, rendendo tale professione meno attraente e mettendo a rischio la sicurezza stradale. La proposta, pertanto, mira a garantire una distribuzione più flessibile delle interruzioni e dei periodi di riposo nonché a stabilire la parità di trattamento tra le operazioni occasionali di trasporto passeggeri a livello internazionale e nazionale, di modo da garantire servizi efficienti e di elevata qualità e migliorare le condizioni di lavoro e di guida dei conducenti. 

Più particolarmente, secondo la proposta i) ai conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri sarà consentito suddividere la loro interruzione obbligatoria in tre interruzioni separate di almeno 15 minuti ciascuna, oltre alla possibilità già esistente di suddividerla in due interruzioni separate di 15 e 30 minuti, ii) i conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri di durata pari o superiore a 8 giorni potranno rinviare l’inizio del periodo di riposo giornaliero di un’ora quando il periodo di guida totale per quel giorno non supera le 7 ore, oppure di 2 ore quando esso non supera le 5 ore, e iii) la possibilità di rinviare il periodo di riposo settimanale di al massimo 12 periodi consecutivi di 24 ore a partire dal precedente periodo regolare verrà estesa anche ai servizi occasionali di trasporto nazionale di passeggeri.

Marco Stillo

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