Trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. La Corte di giustizia si pronuncia sul calcolo del periodo massimo di durata dei contratti ai sensi del Regolamento 1370/2007

In data 19 marzo 2020 la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-45/19, Compañía de Tranvías de La Coruña SA contro Ayuntamiento de A Coruña, sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra Compañía de Tranvías de La Coruña SA (“Compañía de Tranvías”) e l’Ayuntamiento de A Coruña (Consiglio municipale di A Coruña; “Comune di A Coruña”), in merito al termine di scadenza di un contratto di trasporto pubblico aggiudicato direttamente a Compañía de Tranvías.

In data 6 febbraio 1987, la Compañía de Tranvías e il Comune di A Coruña avevano firmato un contratto per unificare in un’unica concessione tutte le linee di trasporto urbano di cui quest’ultima era titolare, che fissava il 31 dicembre 2024 come data di scadenza unica di tutti i servizi interessati. Successivamente, in data 5 luglio 1996 era stato firmato un altro contratto tra le stesse parti al fine di includere nel precedente un nuovo servizio di trasporto collettivo con tram avente la medesima data di scadenza. A seguito di una comunicazione del 2016 da parte del Comune di A Coruña che precisava che, allo scadere dei 30 anni dalla data di affidamento della concessione, sarebbe intervenuta l’estinzione ope legis di quest’ultima, la Compañía de Tranvías aveva presentato osservazioni nelle quali faceva valere che il periodo massimo di 30 anni di durata previsto dall’articolo 8 del Regolamento n. 1370/2007 doveva essere calcolato a partire dal 3 dicembre 2009, giorno di entrata in vigore di tale regolamento, oppure dal 26 luglio 2000, data oggettiva prevista dall’articolo 8.

In data 30 novembre 2016, il Comune di A Coruña aveva prorogato la concessione per un periodo non superiore a due anni di durata, e aveva deciso di consultare la Commissione in merito alla proposta di Compañía de Tranvías di applicare la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento n. 1370/2007 al fine di prorogare la durata della concessione fino alla sua data di scadenza. Poiché il Comune di A Coruña aveva rigettato il ricorso amministrativo in opposizione proposto avverso tale decisione da Compañía de Tranvías, quest’ultima aveva adito lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 A Coruña (Tribunale amministrativo n. 2 di A Coruña; “giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia da quando inizi a decorrere il periodo massimo di 30 anni di durata previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento n. 1370/2007.

Benché il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del Regolamento n. 1370/2007 non precisi in modo esplicito il dies a quo per il calcolo del periodo massimo di 30 anni di durata, secondo la Corte tale periodo deve iniziare a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore il medesimo regolamento. Oltre a preservare l’utilità del periodo transitorio specifico previsto dalla disposizione in questione, infatti, tale data consente di stabilire un termine di scadenza identico per tutti i contratti ancora in vigore alla fine di detto periodo, collocando su un piano di parità le autorità competenti e gli operatori economici interessati.

Marco Stillo

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