Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sugli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare

In data 23 aprile 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-28/19, Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC, sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, in un caso, la Ryanair Ltd e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana (“AGCM”), e, nell’altro caso, tra quest’ultima e la Ryanair Ltd e la Ryanair DAC (“Ryanair”), in merito a pratiche commerciali scorrette contestate alla compagnia aerea Ryanair.

Nel 2011 l’AGCM aveva sanzionato Ryanair in quanto i prezzi pubblicati sul proprio sito internet non comprendevano taluni elementi qualificati come oneri facoltativi, ossia gli oneri di web check-in dei passeggeri, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair. Tali elementi, che rivestivano invece natura obbligatoria, erano addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione on-line, contribuendo pertanto ad aumentare la tariffa inizialmente proposta. Ryanair aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che aveva confermato la decisione dell’AGCM per quanto atteneva alla pratica commerciale relativa alla presentazione dei prezzi nel sistema di prenotazione on-line

Di conseguenza, Ryanair aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (“giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che gli oneri di web check-in dei passeggeri, l’IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione, oppure in quella dei supplementi di prezzo opzionali, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.

La Corte ha preliminarmente ricordato che ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento n. 1008/2008 e della relativa giurisprudenza, nelle sue offerte on-line destinate al trasporto di passeggeri un vettore aereo come Ryanair ha l’obbligo di far figurare, sin dalla prima indicazione del prezzo, la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili, mentre deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio del processo di prenotazione. Di conseguenza, l’IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali e la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo, in quanto elementi prevedibili ed inevitabili, non rientrano nella nozione di supplemento di prezzo opzionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1 del Regolamento n. 1008/2008, a differenza dell’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali. Gli oneri di web check-in dei passeggeri, invece, potranno essere qualificati come tali solo qualora il vettore aereo abbia proposto, in alternativa alle opzioni a pagamento, una o più possibilità di check-in gratuito.

Marco Stillo

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