Trasporto aereo. La Corte di Giustizia fornisce chiarimenti sul diritto dei passeggeri al pagamento della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del loro volo per sciopero

In data 6 ottobre 2021, la Corte di Giustizia europea si è pronunciata nella causa C‑613/20, CS contro Eurowings GmbH, su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra CS (passeggero rimasto anonimo) e la Eurowings GmbH, in merito al rifiuto di quest’ultima di fornire una compensazione a CS per la cancellazione del volo su cui aveva prenotato un posto. 

CS aveva prenotato un volo tra Salisburgo (Austria) a Berlino (aeroporto di Berlino-Tegel, Germania) che Eurowings avrebbe dovuto operare il 20 ottobre 2019. Il volo è stato cancellato a causa di uno sciopero del personale di cabina di Eurowings. Inizialmente previsto per il 20 ottobre 2019, dalle 5:00 alle 11:00, il suddetto sciopero è stato prorogato in quella stessa data fino alla mezzanotte, senza preavviso. CS ha richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria di EUR 250 dinanzi al Bezirksgericht Salzburg (Tribunale circoscrizionale, Salisburgo, Austria), ai sensi dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, sostenendo che lo sciopero del personale di cabina che ha portato alla cancellazione del suo volo non costituisce una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, e che pertanto Eurowings non potrebbe beneficiare della relativa eccezione. A seguito del rigetto della propria domanda da parte del Bezirksgericht Salzburg, CS ha impugnato la sentenza dinanzi al Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo, Austria, il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia sei questioni pregiudiziali.

Con le questioni dalla prima alla quarta, il giudice del rinvio chiedeva se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto da un sindacato per far valere rivendicazioni salariali e/o prestazioni sociali, possa rappresentare una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ed in particolare che: i) lo sciopero dei dipendenti di Eurowings era connesso allo sciopero dei dipendenti della società capogruppo (Lufthansa), ii) lo sciopero dei dipendenti di Eurowings è stato mantenuto senza alcun valido motivo, e persino esteso nel tempo, a seguito dell’accoglimento da parte della capogruppo delle richieste dei propri dipendenti in sciopero, iii) lo sciopero è stato spontaneamente prorogato nel corso della stessa giornata e senza preavviso. 

Secondo la Corte, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 un movimento di sciopero destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapreso a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con la chiamata lanciata contro la società madre, della quale tale vettore è una delle società figlie, effettuato da parte di una categoria del personale di tale società figlia la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato che ha proclamato lo sciopero, benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre. 

Con la quinta e la sesta questione, il giudice del rinvio chiedeva se i provvedimenti adottati da Eurowings per far fronte allo sciopero costituissero misure adeguate alla situazione, e quali fossero i requisiti cui devono rispondere le affermazioni incombenti al vettore aereo operativo, in merito all’adozione di tutte le misure ragionevoli e tecnicamente ed economicamente sopportabili. 

La Corte ha considerato non necessario rispondere alla quinta e alla sesta questione, in quanto queste si basavano sulla premessa che lo sciopero dovesse essere qualificato come “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. 

Andrea Palumbo

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