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Patenti di guida e mutuo riconoscimento. La Corte di Giustizia fornisce chiarimenti sull’interpretazione della Direttiva 2006/126/CE
Lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, può non riconoscere e non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo.
Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri qualora tale organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero e purché sussista, per il passeggero ed il vettore aereo in questione, la possibilità di un ricorso giurisdizionale
Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia. La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo per l’autorità competente di concedere agli operatori una compensazione di servizio pubblico
Le autorità competenti sono tenute a concedere alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia una compensazione per l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dal rispetto dell’obbligo per tali imprese, stabilito da una norma generale, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia afferma che il guasto nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004
La Corte di Giustizia ha dichiarato, nella propria sentenza sulla Causa C‑308/21, che un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile sia responsabile della gestione del sistema stesso, una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.