La Corte di Giustizia sia pronuncia sulle restrizioni all’accesso alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli a motore

In data 5 ottobre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑296/22, A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG e Carglass GmbH contro FCA Italy SpA, sull’interpretazione dell’articolo 61, paragrafi 1 e 4, nonché dell’allegato X, punto 2.9, del Regolamento (UE) 2018/858. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG (“ATU”), una catena di riparatori indipendenti, e la Carglass GmbH(“Carglass”), un’impresa di riparazione e sostituzione di vetrature di veicoli, e, dall’altro, la FCA Italy SpA (“FCA”), una società figlia del gruppo automobilistico Fiat Chrysler Automobiles NV, che costruisce veicoli passeggeri e commerciali leggeri, relativamente alla messa a disposizione, da parte di quest’ultima, del flusso di dati diretto dei suoi veicoli.

Per poter effettuare operazioni di scrittura, rimuovere i codici di anomalia, procedere a tarature e attivare elementi dei veicoli prodotti dalla FCA, tanto i riparatori indipendenti, come la ATU e la Carglass,  quanto quelli autorizzati devono rispettare i requisiti da essa stabiliti, ossia registrarsi preventivamente presso quest’ultima, identificarsi mediante dati di connessione personali su un server appositamente designato, acquistare un abbonamento a pagamento per l’utilizzo di attrezzature diagnostiche generiche nonché collegare queste ultime, via internet, al server in questione.

Ritenendo che l’imposizione unilaterale, da parte della FCA, di tali requisiti costituisca una violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza del Regolamento 2018/858, pertanto, la ATU e la Carglass avevano adito il Landgericht Köln(Tribunale del Land di Colonia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 2018/858, in combinato disposto con il punto 2.9 dell’allegato X di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché a quelle diagnostiche di bordo (on-board diagnostic information, OBD, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento.

Secondo la Corte, subordinare l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento 2018/858 a condizioni che non sono stabilite da quest’ultimo rischierebbe di diminuire il numero di riparatori indipendenti aventi accesso a tali informazioni, con il potenziale effetto di ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli nonché, in ultimo, l’offerta ai consumatori. Se potessero limitare a loro piacimento l’accesso al flusso di dati diretto del veicolo, inoltre, i costruttori potrebbero subordinare l’accesso a tale flusso a condizioni tali da renderlo, in pratica, impossibile.

Marco Stillo

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