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Trasporti su strada. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende”
La nozione di “sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende” designa un luogo a partire dal quale il conducente interessato effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni al riguardo
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla normativa nazionale che dichiara l’opponibilità al “passeggero vittima” della nullità del contratto di assicurazione risultante da una falsa dichiarazione dolosa resa da quest’ultimo al momento della sua conclusione
La Direttiva 2009/103/CE osta ad una normativa nazionale che consente di opporre al passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, che ne è vittima, e qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto risultante da una falsa dichiarazione di quest’ultimo, resa al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo in questione
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di considerare come “circostanza eccezionale” l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile anche laddove il vettore aereo fosse stato preventivamente informato della sua esistenza
L’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 anche qualora il vettore aereo fosse stato informato della sua esistenza dal produttore del motore vari mesi prima del volo in questione
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare i guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore successivamente all’annullamento del volo come “circostanza eccezionale”
Il verificarsi di un guasto tecnico imprevisto e inedito che interessa un nuovo modello di aeromobile recentemente messo in servizio, e che induce il vettore aereo a cancellare un volo, rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 qualora il costruttore dell’aeromobile riconosca, successivamente a detta cancellazione, che il guasto era causato da un vizio occulto di progettazione che riguardava tutti gli aeromobili dello stesso tipo e pregiudicava la sicurezza del volo
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare la carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli come “circostanza eccezionale”
Benché il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente possa configurare una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento n. 261/2004, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una tale circostanza è tenuto a dimostrare che la stessa non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle sue conseguenze