Sciopero dei piloti nel rispetto della legge. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “circostanze eccezionali” e sull’esonero dall’obbligo di compensazione

In data 23 marzo 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-28/20, Airhelp Ltd contro Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Airhelp Ltd (“Airhelp”) e la Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) in merito al rifiuto di quest’ultima di versare una compensazione pecuniaria a S., nei cui diritti è subentrata l’Airhelp, a causa della cancellazione del suo volo.

Durante l’estate del 2018, le organizzazioni di dipendenti rappresentanti dei piloti della SAS in Danimarca, in Svezia e in Norvegia avevano deciso di risolvere il contratto collettivo concluso con quest’ultima avviando le relative trattative nel marzo 2019. Ritenendo che tali trattative fossero fallite o non avessero fatto sufficienti progressi, tuttavia, i sindacati dei piloti avevano invitato i loro membri ad uno sciopero che aveva avuto luogo tra il 26 aprile e il 2 maggio 2019. Di conseguenza, il volo interno da Malmö a Stoccolma su cui S. aveva prenotato un posto, che doveva essere operato dalla SAS in data 29 aprile 2019, era stato cancellato lo stesso giorno.

Avendo ricevuto gli eventuali diritti di S. nei confronti della SAS vertenti sulla domanda di compensazione pecuniaria a causa della cancellazione del suo volo, l’Airhelp aveva adito l’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda; il “il giudice del rinvio”), chiedendo che fosse ingiunto alla SAS di versarle la compensazione pecuniaria prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbiano aderito una o più categorie di personale la cui presenza è necessaria per operare un volo, costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione.

Secondo la Corte, pur rappresentando un momento conflittuale dei rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro, di cui mira a paralizzare l’attività, lo sciopero resta nondimeno una delle possibili espressioni della negoziazione sociale e, pertanto, qualora si limiti ad ottenere da un’impresa di trasporto aereo un aumento della retribuzione dei piloti, una modifica dei loro orari di lavoro nonché una maggiore prevedibilità in materia di tempo di lavoro, esso costituisce un evento inerente al normale esercizio dell’attività di tale impresa, in particolare quando sia organizzato nel rispetto della legge. Poiché lo sciopero, inoltre, costituisce, per i lavoratori, un diritto garantito dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, il fatto che questi ultimi se ne avvalgano e indicano un movimento in tal senso deve considerarsi rientrante nell’ordine del prevedibile per ogni datore di lavoro, in particolare quando un tale sciopero sia preceduto da un preavviso, ragion per cui quest’ultimo ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze, conservando il controllo degli eventi. Di conseguenza, al fine di garantire l’effetto utile dell’obbligo di compensazione pecuniaria sancito all’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004, uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo non può essere qualificato come “circostanza eccezionale”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora esso sia legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale che possono essere trattate nell’ambito del dialogo sociale interno all’impresa.

Marco Stillo

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