La Corte di giustizia si pronuncia sull’assegnazione e rilascio a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra agli operatori aerei

In data 20 gennaio 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑165/20, ET contro Bundesrepublik Deutschland, sull’interpretazione della Direttiva 2003/87/CE nonché sulla validità dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’articolo 29, dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, e dell’articolo 56 del Regolamento 389/2013.Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra ET, in qualità di curatore fallimentare della Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (“Air Berlin”), e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in relazione ad una decisione recante cessazione del rilascio a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra precedentemente assegnate.

Dopo aver assegnato alla Air Berlin un totale di circa 28 milioni di quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito, a seguito dell’introduzione di un’esenzione temporanea dall’obbligo di scambio di quote per taluni voli internazionali l’autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissioni (Deutsche Emissionshandelsstelle, DEHSt) aveva proceduto alla revoca di circa 9 milioni di quote. Successivamente, la Air Berlin aveva chiesto l’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti, terminata con la nomina di ET quale amministratore provvisorio dei beni. In data 28 febbraio 2018, tuttavia, la DEHSt aveva proceduto ad una nuova revoca parziale di quote del trasporto aereo sulla base del fatto che, prima della fine del 2017, la Air Berlin aveva posto fine alle sue attività di trasporto aereo, di talché non sarebbe stato necessario rilasciare quote del trasporto aereo per gli anni dal 2018 al 2020. Di conseguenza, ET aveva proposto ricorso avverso dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali.

Con la prima e la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 3 sexies e 3 septies della Direttiva 2003/87 debbano essere interpretati nel senso che il numero di quote del trasporto aereo assegnate ad un operatore aereo, in caso di cessazione delle attività di trasporto aereo di tale operatore nel corso del periodo di scambio di cui trattasi, debba essere ridotto in proporzione alla parte di tale periodo durante la quale dette attività non sono più svolte.

Secondo la Corte, il regime di assegnazione di quote del trasporto aereo presuppone, da un lato, lo svolgimento, da parte del relativo beneficiario, di attività di trasporto aereo e, dall’altro, che tali quote siano rilasciate a scaglioni annuali purché il beneficiario sia, anche al momento di tale consegna effettiva di dette quote, un operatore aereo. Lo svolgimento di attività di trasporto aereo soggette al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra durante tutto il periodo di cui trattasi costituisce, pertanto, una condizione sostanziale per il rilascio effettivo degli scaglioni annuali di tali quote fino al termine di detto periodo, di talché quando un soggetto cessa le proprie attività durante un periodo di scambio e perde così la sua qualità di operatore aereo, vedendosi privato delle quote assegnate per gli anni che risultano ormai privi di attività di trasporto, il suo curatore fallimentare non può utilmente invocare una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

Alla luce della risposta fornita alla prima e alla terza questione, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare le questioni seconda, quarta e quinta.

Marco Stillo

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