La Corte di giustizia si pronuncia sul ritiro della patente nel territorio di uno Stato Membro diverso da quello di rilascio e sul successivo rinnovo della stessa

In data 29 aprile 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑47/20, F. contro Stadt Karlsruhe, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 2006/126/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra F., cittadino tedesco titolare di una patente di guida rilasciata in Spagna, dove ha la residenza dal 1992, e la Stadt Karlsruhe (città di Karlsruhe, Germania) in merito ad una decisione delle autorità tedesche competenti di negargli il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel territorio tedesco.

Dopo che la sua patente tedesca era stata ritirata nel 1990 per guida in stato di ebbrezza, in data 21 ottobre 1992 F. aveva ricevuto in Spagna una patente di guida per le categorie A e B. Avendo nuovamente circolato in stato di ebbrezza in Germania nel 2008, F. era stato condannato al pagamento di un’ammenda con decreto penale di condanna, mediante il quale i) era stato dichiarato decaduto, per inidoneità alla guida, dal diritto di guidare veicoli a motore in Germania con la sua patente spagnola, ii) gli era stato vietato, per un periodo di quattordici mesi, di chiedere il rilascio di una nuova patente di guida, e iii) gli era stata ritirata la patente di guida rilasciatagli in Spagna nel 2007, che era stata trasmessa alle autorità spagnole competenti. Durante il periodo di divieto di quattordici mesi, tuttavia, le autorità spagnole avevano rilasciato ad F. una nuova patente di guida, la cui validità corrispondeva a quella della patente di guida spagnola iniziale. Di conseguenza, nel gennaio 2014 F. aveva presentato alla città di Karlsruhe una domanda volta a far riconoscere la validità della sua patente di guida spagnola nel territorio tedesco, che era stata respinta in quanto quest’ultima gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza, provvedimento che lo privava definitivamente della possibilità di guidare nel territorio tedesco finché la sua idoneità alla guida non fosse stata nuovamente verificata. 

Poiché il ricorso di annullamento avverso tale decisione era stato rigettato sia in primo grado sia in appello, pertanto, F. aveva proposto un ricorso per Revision dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale tedesca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2006/126 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato Membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, e per la conseguente inidoneità alla guida ai sensi della legislazione del primo Stato Membro, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo il suo rinnovo, effettuato in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva dallo Stato in cui il titolare di tale patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva.

Secondo la Corte, le autorità di uno Stato Membro nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato Membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione durante un soggiorno temporaneo avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente possono rifiutarsi di riconoscerne la validità dopo che essa è stata rinnovata dallo Stato Membro in cui il relativo titolare ha la sua residenza normale. Benché, inoltre, il primo Stato Membro sia competente a fissare le condizioni alle quali il titolare della patente di guida deve sottostare per recuperare il diritto di guidare nel suo territorio, spetterà al giudice del rinvio esaminare se esse, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva 2006/126 di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

Marco Stillo

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