La Corte di giustizia si esprime sulla quantificazione del rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo

In data 12 settembre 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-601/17, D. H. and Others v Vueling Airlines SA. La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine dalla causa intentata presso la Amtsgericht Hamburg (Corte Locale, Amburgo, Germania) tra un cittadino tedesco, il sig. D.H., e la Vueling Airlines SA(Vueling), una compagnia aerea low-cost con sede in Spagna.

Il sig. D.H. aveva acquistato, per sé e la propria famiglia, alcuni biglietti aerei per la tratta Berlino-Faro (Portogallo) utilizzando il sito web Opodo.deche ha addebitato un importo complessivo di 1.108,88 euro per la transazione. Il costo dei soli biglietti era pari a 1.031,88 euro, mentre una commissione ammontante a 77 euro era stata trattenuta dal sito web senza alcuna preventiva comunicazione al sig. D.H. In seguito alla cancellazione del volo, il cittadino tedesco ha fatto richiesta di rimborso presso la compagnia aerea in forza del Regolamento (CE) 261/2004. In risposta alla richiesta di rimborso, Vueling ha accordato un rimborso pari al costo dei soli biglietti, escludendo i 77 euro della commissione poiché considerati non inclusi nel prezzo degli stessi. D.H. ha quindi deciso di rivolgersi al giudice del rinvio per ottenere il rimborso dell’intero importo versato.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte si basa prevalentemente sull’interpretazione corretta dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) 261/2004, il quale stabilisce che, in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri dovrà essere offerta, tra varie alternative, la possibilità di “rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato”. La Corte, operando un bilanciamento tra l’interesse alla protezione dei passeggeri e quello dei vettori aerei, ha osservato che se da un lato la commissione deve, in linea di principio, essere considerata come una componente del prezzo da rimborsare ai passeggeri in caso di cancellazione del volo, detta inclusione deve tuttavia essere soggetta a taluni limiti, tenuto conto degli interessi dei vettori aerei che essa mette in discussione. Per questi motivi la Corte ha stabilito che:

“Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

 

Davide Scavuzzo

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