Gli effetti diretti della Brexit nel settore dei trasporti marittimi

Gli effetti derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea si rifletteranno anche nel settore dei trasporti marittimi, considerata l’attuale normativa europea vigente sia in materia commerciale che in materia di sicurezza. A tal riguardo, in data 27 febbraio 2018 la Commissione europea ha pubblicato un documento in cui evidenzia le principali criticità da considerare in vista della Brexit.

Partendo dalla normativa sul traffico marittimo, va citato il regolamento (CEE) n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi. Tale regolamento è applicabile alle seguenti categorie di soggetti: “cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi”, “cittadini degli Stati membri stabiliti al di fuori della Comunità” e “società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione.” La conseguenza diretta della Brexit in assenza di specifici accordi sarà la disapplicazione del suddetto regolamento, non diversamente da quanto avverrebbe in tema di cabotaggio, disapplicandosi il Regolamento (CEE) n. 3577/92  concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il quale resterebbe applicabile ai soli armatori europei.

Sul piano della sicurezza nei trasporti marittimi, gli effetti prodotti a partire dalla data in cui il Regno Unito sarà considerato Stato terzo opereranno, in particolar modo, su tre piani. Il primo riguarda la non assoggettabilità del Regno Unito all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, in base al quale gli organismi riconosciuti, ossia gli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione europea a norma di detto regolamento, sono soggetti ad esame della Commissione ogni due anni al massimo.

In secondo luogo, si avrà la disapplicazione, nel Regno Unito, della Direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo, la quale prevede una valutazione delle condizioni delle navi e i rispettivi equipaggi che attraccano in porto e che le navi operino nel rispetto della normativa internazionale. Dalla disapplicazione di tale Direttiva deriverebbe, invece, l’applicabilità del “Paris Memorandum of Understanding on Port State Control”, al quale hanno aderito tutti gli Stati membri.

Infine, come enunciato ex artt. 4, 5 e 6 della Direttiva 1999/35/CE, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi traghetto (roll-on/roll-off) da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, gli Stati ospiti (ossia gli Stati membri dai cui porti, o verso i cui porti, un traghetto o un’unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea) sono tenuti ad effettuare controlli obbligatori per assicurare la regolarità delle operazioni effettuate su tali imbarcazioni. Anche in tale ambito, a seguito della Brexit, cesserebbe l’obbligo per il Regno Unito di effettuare le ispezioni delle imbarcazioni, previste dall’attuale normativa europea.

 

Sara Capruzzi

Share: