Cartelli nei servizi di trasporto merci internazionale aereo: il Tribunale conferma le ammende inflitte dalla Commissione alle società partecipanti

Il 28 marzo 2012 la Commissione europea ha adottato la decisione C(2012) 1959 def. con la quale ha imposto ammende per un totale di 169 milioni di euro a varie società che tra il 2002 e il 2007 avevano partecipato a diversi accordi e pratiche concordate nel mercato dei servizi di trasporto merci internazionale aereo. Tali accordi prevedevano in particolare la fissazione di prezzi e maggiorazioni concordati tra le società nell’ambito di quattro differenti cartelli relativi: al nuovo sistema di esportazione  («new export system» o NES); al sistema del manifesto di carico avanzato («advanced manifest system» o AMS); al meccanismo di adeguamento valutario («currency adjustment factor» o CAF); e alla maggiorazione alta stagione («peak season surcharge» o PSS).

Respingendo i loro ricorsi per l’annullamento della decisione o la riduzione delle ammende, con le sentenze del 29 febbraio 2016 (cause T-251/12, T-254/12, T-264/12, T-265/12, T-267/12 e T-270/12), il Tribunale dell’Unione europea ha mantenuto le ammende stabilite dalla Commissione per tutte le ricorrenti, ad eccezione della UTi Worldwide, la cui ammenda è stata ridotta a 2,97 milioni di euro dagli iniziali 3,07 milioni in quanto ritenuta responsabile soltanto in via derivata del coinvolgimento nei cartelli di due entità da essa controllate.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzia alla Corte di giustizia dell’Unione europea entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica.

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