Antitrust: la Commissione rende vincolanti gli impegni assunti dalle compagnie di trasporto marittimo

La Commissione aveva espresso i propri dubbi sulla pratica, perpetrata da alcune compagnie di linea di trasporto marittimo tramite container, di pubblicare la propria intenzione di aumentare i prezzi. Tale pratica è consistita nell’annunciare – su siti web, alla stampa od in altri modi – i tassi di aumento dei prezzi (General Rate Increase) per unità trasportata (TEU, twenty-foot equivalent unit) con l’indicazione della tratta interessata e la data dalla quale sarebbe scattato l’aumento. Sebbene non venissero resi noti i prezzi finali, la comunicazione, che avveniva 3-5 settimane prima della data stabilita per l’aumento, induceva le altre compagnie a compiere la stessa operazione, cioé annunciare l’intenzione di aumentare i prezzi per tratte simili o entro le stesse date. È opportuno rilevare che tali dichiarazioni non erano peraltro vincolanti per le compagnie.

La Commissione ha ritenuto che tali pratiche non fossero indirizzate ai consumatori per fini informativi, ma alle altre compagnie per fissare i prezzi dei loro servizi, in pregiudizio sia della concorrenza che dei consumatori, e in violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo che vietano pratiche concertate tra imprese.

Le 14 compagnie di trasporto coinvolte, in risposta alle questioni sollevate dalla Commissione, hanno assunto una serie d’impegni – divenuti vincolanti con decisione del 7 luglio per tre anni a partire dal 7 dicembre 2016 – volti a garantire la trasparenza dei prezzi ed a scongiurare il rischio di pratiche di concertazione.

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