Trasporto ferroviario. La Corte di Giustizia si pronuncia sugli obblighi delle autorità nazionali competenti nell’ambito di procedimenti di aggiudicazione diretta

In data 24 ottobre 2019, la Corte di giustizia si è pronunciata, nella Causa C‑515/18, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro Regione autonoma della Sardegna, sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e la Regione autonoma della Sardegna (“Regione Sardegna”) in merito all’aggiudicazione diretta a Trenitalia SpA (“Trenitalia”) di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia.

A seguito della pubblicazione di un avviso di pre-informazione per l’aggiudicazione di servizi di trasporto per ferrovia da parte della Regione Sardegna, Trenitalia e altri due operatori economici attivi nel settore avevano manifestato il loro interesse. Tuttavia, poiché aveva ritenuto non necessario indire una gara, la Regione Sardegna aveva affidato direttamente il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale di passeggeri a Trenitalia. 

Avendo ricevuto una segnalazione relativa ai presunti vizi che inficiavano il procedimento di aggiudicazione diretta, l’AGCM aveva presentato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (“giudice del rinvio”), il quale aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se, in sostanza, l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento 1370/2007 preveda che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia siano tenute, da un lato, a pubblicare o a comunicare agli operatori economici interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.

Secondo la Corte, è necessario rispondere negativamente alla questione alla luce non soltanto del tenore letterale dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dal regolamento 1370/2007. Le disposizioni della norma, infatti, non richiedono la pubblicazione o la comunicazione delle informazioni sull’aggiudicazione prevista, le quali consentano di predisporre un’offerta idonea a essere oggetto di una valutazione comparativa, né prevedono che sia necessaria una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute dopo la pubblicazione di tali informazioni. Né, tantomeno, si può dedurre dalla loro formulazione che l’obbligo di comunicare la motivazione della decisione di aggiudicazione diretta rinvii non solo alle ragioni che hanno indotto l’autorità competente a ricorrere a tale procedura, bensì anche alle valutazioni quantitative o qualitative delle offerte che l’autorità competente ha eventualmente ricevuto.

Il regolamento, infatti, definisce la nozione di “aggiudicazione diretta” come quella di un contratto di servizio pubblico ad un determinato operatore senza che sia previamente esperita una procedura di gara. Pertanto, una diversa interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, porterebbe ad assimilare la procedura di aggiudicazione diretta a quella di gara, non tenendo conto delle differenze previste dal regolamento 1370/2007.

Marco Stillo

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