Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sull’obbligo, per il gestore aeroportuale, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali
In data 12 febbraio 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C‑680/24, WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. contro Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, dell’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, primo comma, lettera a), e secondo comma, nonché dell’articolo 11, paragrafo 7, della Direttiva 2009/12/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. (“WizzAir”) e il Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (presidente dell’autorità dell’aviazione civile, AAC), vertente sulla legittimità di una decisione con la quale quest’ultimo aveva respinto la domanda della WizzAir di essere ammessa come parte nel procedimento di modifica dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali riguardanti l’aeroporto Chopin di Varsavia.
In data 31 luglio 2019, il presidente dell’AAC era stato investito di una domanda di approvazione della modifica della tariffa dei diritti aeroportuali relativi all’aeroporto Chopin presentata dal relativo gestore, la Polskie Porty Lotnicze S.A. (“PPL”). Con decisione del 31 ottobre 2019, il presidente dell’AAC aveva approvato talune modifiche di tale tariffa e ne aveva respinte altre, rifiutando di ammettere la WizzAir nel procedimento di modifica in quanto essa non soddisfaceva le condizioni richieste dalla normativa nazionale applicabile. La WizzAir, pertanto, aveva proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia; il “giudice del rinvio”), che l’aveva annullata per vizi di forma. Di conseguenza, il presidente dell’AAC e la PPL avevano proposto ricorso per cassazione dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), che aveva annullato la sentenza impugnata rinviando la causa dinanzi al giudice del rinvio, che alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, punto 3, della Direttiva 2009/12 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “utente dell’aeroporto” da esso definita osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, ai fini della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, il gestore aeroportuale è tenuto a consultare solo i “vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto” quali definiti dalla normativa nazionale.
Secondo la Corte tutti gli utenti dell’aeroporto, come definiti in modo ampio all’articolo 2, punto 3, della Direttiva 2009/12 devono, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di quest’ultima, essere consultati sulle proposte del gestore aeroportuale volte a modificare il sistema o l’ammontare dei diritti aeroportuali affinché, nella misura del possibile, tali modifiche siano effettuate con il consenso del gestore e di tali utenti. Consentire ad un gestore di consultare unicamente i vettori aerei più importanti rischierebbe infatti di favorire questi ultimi nella struttura dei diritti aeroportuali e potrebbe costituire un ostacolo per i nuovi entranti nonché compromettere la concorrenza leale tra vettori aerei.
Con la prima questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 11, paragrafo 7, della Direttiva 2009/12, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo 11, con l’articolo 2, punto 3, e con l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità di vigilanza indipendente determini o approvi, su proposta del gestore aeroportuale, modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, tale autorità è tenuta a consultare gli “utenti dell’aeroporto” quali definiti da tale articolo 2, punto 3.
Secondo la Corte, qualora sia investita, nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale, di una domanda di approvazione di modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali ad essa presentata dal gestore aeroportuale, l’autorità di vigilanza indipendente è tenuta a consultare ogni utente dell’aeroporto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della Direttiva 2009/12 che non sia stato consultato da tale gestore in merito alle modifiche in questione, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva. Il fatto che, nell’ambito del procedimento di diritto nazionale applicabile, l’autorità di vigilanza indipendente sia adita in quanto organo esclusivamente competente a modificare l’ammontare o la struttura dei diritti aeroportuali di cui trattasi e non in quanto organo di ricorso è infatti irrilevante.