Trasporti aerei. La clausole di giurisdizione nelle condizioni generali dei vettori aerei
Due recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno risposte diverse alla stessa domanda.
In entrambi i casi i passeggeri avevano acquistato on line un biglietto aereo cliccando sulle condizioni generali del vettore che prevedevano la giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato ove il vettore aveva il principal place of business. In seguito al ritardo dei voli, i passeggeri avevano poi chiesto il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, instaurando l’azione di fronte al Giudice di Pace competente per territorio e il vettore aveva eccepito il difetto di giurisdizione.
Trattandosi di domande fondate sul Regolamento (CE) n. 261/2004, non erano applicabili le norma sulla giurisdizione dettate dalla Convenzione di Montreal del 1999.
Nel primo caso (sentenza 3 aprile 2025 n. 8802) La Corte di Cassazione ha ritenuto che la clausola di giurisdizione fosse stata validamente stipulata a norma dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e che l’art. 17.3 dello stesso Regolamento escludesse l’applicabilità delle norme in materia di contratti conclusi da consumatori ai contratti di trasporto.
Nel secondo caso (sentenza 18 maggio 2025 n. 13191), pur in presenza di circostanze identiche, la Corte ha invece affermato la invalidità della clausola di giurisdizione, in quanto clausola abusiva in base alla direttiva n. 93/137CEE; in tal modo la Corte di Cassazione si è conformata a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 18 novembre 2020, causa C-519/19.