Browsing Tag Regolamento 261/2004
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria a beneficio di un passeggero che prenota autonomamente un volo alternativo
Non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria un passeggero che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un tale ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri informati in anticipo del negato imbarco
Un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale quest’ultimo, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versargli una compensazione pecuniaria anche qualora tale passeggero non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 261/2004
Volo in coincidenza e prenotazione tramite un’agenzia viaggi. La Corte di giustizia si pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo
La nozione di “volo in coincidenza” comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione
Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri qualora tale organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero e purché sussista, per il passeggero ed il vettore aereo in questione, la possibilità di un ricorso giurisdizionale